COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it COMUNICATO UFFICIALE N°34 del 10 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare Calcetto Club Oristano ( Campionato Regionale Calcio a Cinque ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 23 del 22.02.2005. Gara Calcetto Club Oristano / Veritas del 13.02.2005.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it COMUNICATO UFFICIALE N°34 del 10 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare Calcetto Club Oristano ( Campionato Regionale Calcio a Cinque ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 23 del 22.02.2005. Gara Calcetto Club Oristano / Veritas del 13.02.2005. La Calcetto Club Oristano ha proposto rituale reclamo avverso i seguenti provvedimenti sanzionatori: 1) 1) sanzione sportiva della perdita della gara col risultato di 0 a 6 a carico della stessa società Calcetto Club Oristano; 2) 2) sanzione dell’ammenda di Euro 300,00 a carico della società Calcetto Club Oristano per mancata assistenza all’arbitro e per la indebita presenza di persone negli spogliatoi; 3) 3) squalifica per quattro giornate inflitta al giocatore Perria Luca Giuseppe della Calcetto Club Oristano; 4) 4) inibizione fino al 28.04.2005 inflitta al dirigente Sias Emanuele della stessa società. Sulla scorta del referto arbitrale e del supplemento ad esso allegato il Giudice Sportivo ha infatti rilevato che al 31° del secondo tempo il direttore di gara subiva, da parte del giocatore Piras Enrico, della Calcetto Club Oristano, una violenta spinta che, oltre a procurargli un dolore al petto non gli consentiva di continuare a dirigere la gara, che in quel momento era sul punteggio di 3 a 4 a favore della società Veritas. I dirigenti della società Calcetto Club Oristano, nella circostanza, nulla facevano per tutelare l’incolumità dell’arbitro, ed anzi il dirigente in elenco, Sias Emanuele, insultava pesantemente il direttore di gara tentando addirittura di aggredirlo al termine della partita. Sempre al termine della partita un giocatore della stessa società, Perria Luca Giuseppe, insultava e minacciava ripetutamente l’arbitro, mentre il giocatore Piras Enrico, reo dalla precedente aggressione, si avvicinava allo stesso direttore di gara, nello spogliatoio, senza che nessuno intervenisse, minacciandolo ed insultandolo. La reclamante, pur riconoscendo come censurabile il comportamento del proprio giocatore Piras Enrico, domanda la revoca dei provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti della società, nonché la riduzione della squalifica inflitta a carico del Perria Luca Giuseppe e l’annullamento dell’inibizione inflitta al proprio dirigente Sias Emanuele, ritenendoli ingiustificati e comunque non adeguati alla reale portata degli episodi. La Commissione ritiene viceversa che la descrizione dei fatti contenuta nel referto e nel supplemento non possano consentire di accedere alle tesi della reclamante. Nei predetti atti viene infatti riportata minuziosamente la condotta della quale si rese in primo luogo responsabile il Piras Enrico ( da cui discese la decisione di sospendere la gara, essendo a detta dell’arbitro venute a meno le condizioni per la sua prosecuzione), autore dell’atto di violenza ai danni dell’arbitro e delle successive minacce ed ingiurie. Risultano altresì provati, sulla scorta degli stessi documenti, gli addebiti ascritti al giocatore Perria Luca Giuseppe ed al dirigente Sias Emanuele, nonché, in considerazione degli effetti sulla prosecuzione della gara, la responsabilità della società sia in termini di colpa oggettiva incidente sul risultato, sia in termini disciplinari. La Commissione ritiene che la portata degli episodi debba peraltro determinare adeguata sanzione in misura corrispondente a quella adottata dal Giudice Sportivo che appare congrua e meritevole di conferma. Per tali motivi, la Commissione DELIBERA di respingere il reclamo. Dispone l’addebito della tassa.
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