COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it COMUNICATO UFFICIALE N°35 del 17 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare UISP SANT’ANDREA ( Campinato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Cagliari ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 22 del 16.02.2005. Gara Ballao / Uisp Sant’Andrea del 13.02.2005.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it COMUNICATO UFFICIALE N°35 del 17 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare UISP SANT’ANDREA ( Campinato di 3^ Categoria – Comitato Provinciale di Cagliari ) Avverso delibera G.S. C.U. n° 22 del 16.02.2005. Gara Ballao / Uisp Sant’Andrea del 13.02.2005. La società UISP Sant’Andrea proponeva reclamo avverso i seguenti provvedimenti del Giudice Sportivo in relazione alla gara in oggetto: 1) 1) punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 3; 2) 2) squalifica per due giornate effettive di gara nei confronti del capitano della squadra Usai Marco; 3) 3) inibizione sino al 9 marzo 2005 a carico del dirigente accompagnatore Palmas Andrea. I provvedimenti sanzionatori sono stati adottati dal Giudice Sportivo essendo stato riportato dal direttore di gara, nel suo rapporto e nel supplemento allegato, che dopo l’espulsione per doppia ammonizione del giocatore Mura Renato, questi, nell’abbandonare il terreno di gioco, veniva colpito da uno spettatore che aveva scavalcato la rete di recinzione. Successivamente, aperti i cancelli, altri sostenitori locali facevano il loro ingresso in campo colpendo i giocatori ospiti e scatenando, pertanto, una rissa generale della durata di circa dieci minuti che vedeva partecipi i giocatori ed i dirigenti di entrambe le squadre. Nella mischia si distingueva il giocatore Lai Emanuele ( Ballao), per la particolare animosità, nonché i giocatori Paschina Carlo e Saruis Giuseppe (UISP Sant’Andrea), i quali rivolgevano all’arbitro frasi irriguardose. Il direttore di gara, rilevato che per il comportamento delle due squadre era impossibile proseguire la gara, decideva di porre termine alla stessa. Il Giudice Sportivo, oltre alle sanzioni riportate in precedenza nei confronti della società e dei tesserati della UISP Sant’Andrea per cui è reclamo, deliberava la perdita della gara col risultato di 0 a 3 anche nei confronti della società Ballao, l’inibizione del dirigente Melis Mauro ( Ballao) fino al 9 marzo 2005, la squalifica dei giocatori Saruis Giuseppe erroneamente indicato nel comunicato ufficiale n° 22 del Comitato Provinciale di Cagliari come Saruis Carlo e Mura Renato (UISP Sant’Andrea) per tre giornate, la squalifica del capitano del Ballao Cruccas Paolo, per due giornate, nonché l’inflizione dell’ammenda di Euro 32,00 alla società Ballao per presenza di estranei nel terreno di gioco. La reclamante contesta gli addebiti, sostenendo, in particolare: A) A) che la rissa sarebbe stata provocata esclusivamente dal comportamento dei sostenitori del Ballao i quali, aperti i cancelli, si sarebbero introdotti nel terreno di gioco nell’intento di “punire” il giocatore Mura Renato e che, pertanto, la società UISP Sant’Andrea non avrebbe colpa alcuna di quanto accaduto, posto che i suoi componenti avrebbero tenuto un comportamento meramente difensivo; B) B) che i propri tesserati Usai Marco e Palmas Andrea non si siano resi responsabili di alcuna condotta antisportiva; C) C) che il giocatore Paschina Carlo ( menzionato nel rapporto dell’arbitro e nella parte motiva della delibera del Giudice Sportivo, per aver rivolto frasi irriguardose al direttore di gara, ma non sanzionato da alcun provvedimento disciplinare) non poteva essere accusato di tale condotta, tenuto conto del fatto che, pure essendo stato inserito nella distinta dei giocatori partecipanti alla gara, non era fisicamente presente alla medesima per non aver potuto raggiungere in tempo la città sede dell’incontro. Fatte queste premesse, la Società reclamante ha chiesto: 1) 1) che sia inflitta al Ballao la punizione sportiva della perdita della gara col risultato di 0 a 3, con il conseguente annullamento della sanzione sportiva della perdita della gara nei suoi confronti; 2) 2) che siano annullate le squalifiche inflitte ai propri tesserati Usai Marco e Palmas Andrea; 3) 3) che sia emessa declaratoria di non colpevolezza nei confronti del giocatore Paschina Carlo. La Commissione ha sentito a chiarimenti l’arbitro, il quale ha confermato parzialmente il proprio rapporto e l’allegato supplemento. In particolare, l’arbitro ha precisato: - - che la persona che aveva saltato la rete di recinzione era certamente un tifoso della società Ballao, tenuto conto del fatto che il predetto si era scagliato contro il giocatore della squadra avversaria Mura Renato; - - che i cancelli vennero aperti soltanto a seguito di questo accadimento ed entrarono nel terreno di gioco una quindicina di persone che, con quasi tutti i giocatori delle due squadre, diedero luogo ad una rissa che durò circa dieci minuti; - - che fra gli invasori vi erano anche persone con giubbotto con la scritta “Ballao” uguale a quella che avevano i dirigenti della società in panchina; - - che non ha fatto proseguire la gara poiché le condizioni che si erano create erano tali da sconsigliarne il prosieguo; - - che non era in grado di poter confermare che il giocatore che gli avrebbe rivolto frase irriguardosa, al 28° del secondo tempo, fosse Paschina Carlo e che molto probabilmente doveva aver errato nel riportare il suo nome. La Commissione, esaminati gli atti, rileva preliminarmente che la società UISP Sant’Andrea ha proceduto a trasmettere alla controparte la copia del reclamo a mezzo lettera raccomandata, allegando la ricevuta della stessa al proposto ricorso e, che, nei termini, non sono state presentate controdeduzioni. Inoltre, rileva che i provvedimenti relativi alla squalifica inflitta al giocatore Usai Marco e all’inibizione a carico del dirigente Palmas Andrea, non sono impugnabili, rispettivamente ai sensi e per gli effetti dell’art. 41, n° 3, lett.a) e b) del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva. Nel merito, ritiene che la richiesta della reclamante, in ordine al primo motivo di gravame, possa essere accolto. Non v’è dubbio, infatti, che la gara venne sospesa dall’arbitro in seguito alla violenta rissa scatenatasi tra un gruppo nutrito di estranei entrati nel terreno di gioco e di giocatori delle due squadre, episodio questo da rendere vano il tentativo di riportare la calma in campo. E’ incontestabile, altresì, tenuto conto anche delle precisazioni rilasciate nell’audizione odierna dal direttore di gara a questa Commissione, che appaia ineccepibile, diversamente da quanto statuito dal primo giudice, addebitare alla condotta dei sostenitori locali il provvedimento di conclusione anticipata della stessa. Dalla esposizione fornita dall’arbitro è possibile desumere, in via esclusiva, che la maggior parte delle persone entrate nel terreno di gioco dai cancelli aperti fossero tifosi locali, individuabili in maniera certa per la scritta riportante il nome della società ospitante sui giubbotti perfettamente identici a quelli indossati dai dirigenti del Ballao seduti in panchina. Dagli atti ufficiali risulta,inoltre, che il comportamento di qualche giocatore del Ballao sia stato estremamente aggressivo nei confronti dei giocatori della UISP Sant’Andrea, mentre l’atteggiamento assunto dai giocatori ospitati era volto più a riappacificare le parti. Per quanto riguarda il giocatore Paschina, questa Commissione non può assumere al riguardo alcun provvedimento non risultando dagli atti che il predetto giocatore sia stato colpito da una sanzione disciplinare per aver rivolto frase irriguardosa nei confronti del direttore di gara; alla Commissione, sul punto, non resta che prendere atto della dichiarazione leale e corretta resa dall’arbitro con la quale il medesimo ammette la possibilità di un suo errore nel riportare il nome del giocatore nel rapporto per la concitazione degli accadimenti. Per tali motivi, in accoglimento parziale del reclamo, DELIBERA: - - di infliggere alla società Ballao la sanzione sportiva della perdita della gara in oggetto con il risultato di 0 a 3; - - di annullare, conseguentemente, la sanzione sportiva della perdita dell’incontro a carico della società UISP Sant’Andrea; - - di dichiarare inammissibile il reclamo avverso la squalifica del giocatore Usai Marco e l’inibizionea carico del dirigente Palmas Andrea e di confermare nel resto. Dispone il non addebito della tassa.
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