COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 9/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. CIAPPAZZI (ME) – (avverso delibera G.S. reiezione reclamo C.U. n° 55 del 16.2.2005 – GARA CIAPPAZZI/CITTA’ DI S.AGATA del 29.1.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “A”) – Proc. n° 187/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 9/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. CIAPPAZZI (ME) – (avverso delibera G.S. reiezione reclamo C.U. n° 55 del 16.2.2005 – GARA CIAPPAZZI/CITTA’ DI S.AGATA del 29.1.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - GIR. “A”) – Proc. n° 187/A La Commissione Disciplinare, preliminarmente osserva: La Società Ciappazzi omette di allegare ai motivi di appello la ricevuta comprovante l’invio degli stessi, a mezzo raccomandata o mezzo equipollente, alla controparte; Tale inadempienza costituisce inosservanza sanzionata di inammissibilità ex art. 29 n° 9 del C.G.S., precludendo l’esame di merito; P.Q.M. DELIBERA: di dichiarare inammissibile l’appello come sopra proposto dalla A.S.D. Ciappazzi; con addebito di tassa reclamo non versata (Euro 130,00).
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