COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 9/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. BOSCO 1970 di Marsala – (avverso squalifica quattro gare del calciatore Torrente Francesco – GARA CAMPOREALE CALCIO 2001/BOSCO 1970 del 20.2.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGOGORIA – GIR. “H” – C.U. n° 57 del 23.2.2005) – Proc. n° 196/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 61 del 9/03/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
A.S. BOSCO 1970 di Marsala – (avverso squalifica quattro gare del calciatore Torrente Francesco – GARA CAMPOREALE CALCIO 2001/BOSCO 1970 del 20.2.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGOGORIA – GIR. “H” – C.U. n° 57 del 23.2.2005) – Proc. n° 196/A –
Con appello ritualmente proposto la società ricorrente chiede la riduzione della squalifica inflitta la proprio calciatore ritenendo la sanzione eccessiva, avuto riguardo alla condotta del calciatore espulso, che a detta della ricorrente, non può essere considerata minacciosa;
La Commissione Disciplinare, letto l’appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva:
Il comportamento di cui si è reso responsabile il giocatore espulso dal campo appare anche a questa Decidente deprecabile e quindi censurabile, perché lo stesso ha posto in essere un contegno dapprima irriguardoso che, successivamente all’espulsione ha assunto i contorni di una condotta senz’altro minacciosa nei confronti del direttore di gara nei confronti del quale ha proferito frasi dal contenuto in tal senso non equivocabili;
Tuttavia ritiene questa Commissione eccessiva la sanzione, che ridetermina come da dispositivo, avuto riguardo all’assenza di conseguenze effettivamente dannose nei confronti dell’arbitro;
P.Q.M.
DELIBERA:
di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Torrente Francesi in tre giornate;
senza addebito di tassa.
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