COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 9/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare S.S. SCORDIA – (avverso squalifica di tre giornate inflitta al calciatore Viglianesi Simone – GARA SCORDIA/TORTORICI del 20.2.2005 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIR. “B” – C.U. n° 57 del 23.2.2005) – Proc. n°197/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 9/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare S.S. SCORDIA – (avverso squalifica di tre giornate inflitta al calciatore Viglianesi Simone – GARA SCORDIA/TORTORICI del 20.2.2005 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – GIR. “B” – C.U. n° 57 del 23.2.2005) – Proc. n°197/A – Con appello ritualmente proposto la Società ricorrente chiede la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, ponendo in dubbio che la condotta posta in essere dal Viglianesi possa essere qualificato come “grave atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario” e , pertanto, ritenendo la sanzione eccessiva; La Commissione Disciplinare, letto l’appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva: Il calciatore squalificato dal Giudice Sportivo si è reso sicuramente autore di un gesto censurabile ai danni di un giocatore avversario e, quindi, punibile anche in questa sede, poiché, come risulta dal rapporto arbitrale, colpiva il giocatore della squadra avversaria con “il pallone non a distanza di giuoco”. Tuttavia ritiene questa Decidente eccessivo qualificare tale comportamento come un grave atto di “violenza” avuto riguardo, peraltro, alla assenza di conseguenze dannose per il giocatore avversario e, pertanto, ridetermina la sanzione come da dispositivo, in una misura più adeguata ai fatti in esame; P.Q.M. DELIBERA: di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Viglianesi Simone in due giornate; senza addebito di tassa.
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