COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 9/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare POL. ATLETICO PEDARA (CT) – (avverso squalifica per 6 gare calciatore Pappalardo Gaetano – GARA FIAMMA RAGALNA/ATLETICO PEDARA del 27.2.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “C” – C.U. n° 59 del 2.3.2005) – Proc. n° 198/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 61 del 9/03/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
POL. ATLETICO PEDARA (CT) – (avverso squalifica per 6 gare calciatore Pappalardo Gaetano – GARA FIAMMA RAGALNA/ATLETICO PEDARA del 27.2.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - GIR. “C” – C.U. n° 59 del 2.3.2005) – Proc. n° 198/A –
Con appello ritualmente proposto la società ricorrente chiede la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato sostenendo che lo stesso si sia limitato a solo estrinsecazione labiale”;
La Commissione Disciplinare, letti i motivi di gravame ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva:
Dal rapporto arbitrale si evince chiaramente il comportamento di cui si è reso responsabile il calciatore Pappalardo, il quale ha posto in essere un contegno senz’altro irriguardoso e minaccioso nei confronti dell’arbitro e, pertanto, appare sicuramente censurabile;
Ritiene, tuttavia, questa Decidente che l’assenza di effettive conseguenze lesive e fisiche nei confronti del direttore di gara deve indurre a rideterminare la sanzione in una misura più proporzionata ai fatti, come da dispositivo;
P.Q.M.
DELIBERA:
di ridurre la squalifica impugnata a 4 giornate;
senza addebito di tassa.
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