COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 9/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare POL. ATLETICO PEDARA (CT) – (avverso squalifica per 6 gare calciatore Pappalardo Gaetano – GARA FIAMMA RAGALNA/ATLETICO PEDARA del 27.2.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – GIR. “C” – C.U. n° 59 del 2.3.2005) – Proc. n° 198/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 9/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare POL. ATLETICO PEDARA (CT) – (avverso squalifica per 6 gare calciatore Pappalardo Gaetano – GARA FIAMMA RAGALNA/ATLETICO PEDARA del 27.2.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - GIR. “C” – C.U. n° 59 del 2.3.2005) – Proc. n° 198/A – Con appello ritualmente proposto la società ricorrente chiede la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato sostenendo che lo stesso si sia limitato a solo estrinsecazione labiale”; La Commissione Disciplinare, letti i motivi di gravame ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva: Dal rapporto arbitrale si evince chiaramente il comportamento di cui si è reso responsabile il calciatore Pappalardo, il quale ha posto in essere un contegno senz’altro irriguardoso e minaccioso nei confronti dell’arbitro e, pertanto, appare sicuramente censurabile; Ritiene, tuttavia, questa Decidente che l’assenza di effettive conseguenze lesive e fisiche nei confronti del direttore di gara deve indurre a rideterminare la sanzione in una misura più proporzionata ai fatti, come da dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: di ridurre la squalifica impugnata a 4 giornate; senza addebito di tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it