COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 9/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.C. LICATA CALCIO (AG) – (avverso delibera Giudice Sportivo – GARA ORLANDINA/LICATA del 23.2.2005 – FINALE REGIONALE COPPA ITALIA – C.U. n° 59 del 2.3.2005) – Proc. n° 203/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 9/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare A.C. LICATA CALCIO (AG) – (avverso delibera Giudice Sportivo – GARA ORLANDINA/LICATA del 23.2.2005 – FINALE REGIONALE COPPA ITALIA – C.U. n° 59 del 2.3.2005) – Proc. n° 203/A – Il Giudice di 1° esame, in esito al reclamo presentato dall’odierna ricorrente sulla presunta irregolarità della conclusione e risultato della gara in epigrafe indicata, ne deliberava la sua inammissibilità per inosservanza delle modalità sui termini perentori previsti specificatamente per il caso in esame; Ricorre a questa Commissione Disciplinare la società interessata chiedendo l’annullamento del Giudicato di 1° grado adducendo una serie di motivi; La Commissione Disciplinare, osserva: Il fatto contestato, nella sua proposizione, deve ubbidire a precise e specifiche norme che regolamentano determinate competizioni, come quelle che interessa la “Coppa Italia Dilettanti” qui in esame. A riguardo si richiama quanto previsto nel C.U. n° 7/bis dell’11.8.2004 – C.R.S. La odierna ricorrente ha disatteso l’osservanza di dette norme che costituisce una insanabile irregolarità procedurale che ne preclude, anche in questa sede, l’esame di merito; Per quanto sopra; DELIBERA: di dichiarare inammissibile l’appello come sopra proposto, disponendo per l’effetto l’addebito della tassa dovuta pari ad Euro 130,00.
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