COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 9/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare PERSONALE: D’OCA ROBERTO allenatore A.S.C. La Madonnina –(avverso sua squalifica al 30.4.2005 – GARA LA MADONNINA/CITTA’ DI BELPASSO del 13.2.2005 – CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE “D”) – Proc. n° 43/B
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 61 del 9/03/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
PERSONALE: D’OCA ROBERTO allenatore A.S.C. La Madonnina –(avverso sua squalifica al 30.4.2005 – GARA LA MADONNINA/CITTA’ DI BELPASSO del 13.2.2005 – CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE “D”) – Proc. n° 43/B
L’appellante chiede revoca della squalifica a suo carico sostenendo che lo stesso, pur presente sugli spalti in qualità di “sostenitore” non ha assunto contegno non regolamentare; precisa l’appellante che “le minacce e gli insulti lamentati dal direttore di gara sono stati formulati da altre tre persone che assistevano alla gara accanto al Sig. D’Oca”;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali, osserva:
Quanto sostenuto dall’appellante non trova riscontro negli atti di gara, che costituiscono piena prova a norma di regolamento;
Posto che dalle stesse affermazioni dell’appellante appare pienamente provato il fatto occorso, va osservato che nessun dubbio scaturisce dalla lettura del referto di gara in ordine all’identificazione del suo autore;
Quanto alla sanzione, appare determinabile come in dispositivo;
P.Q.M.
DELIBERA:
di determinare al 15.4.2005 la sanzione a carico del Sig. D’Oca Roberto;
senza addebito di tassa reclamo, non versata.
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