COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 16/03/2005 Decisione della Commissione Disciplinare UNIONE FIUMEFREDDO CALCIO (CT) – (avverso sanzioni disciplinari inflitte alla Società ed ai tesserati Tedeschi Sebastiano e Gusmano Salvatore – GARA UNIONE FIUMEFREDDO/AQUILA BAFIA del 19.02.2005 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. “B” – C.U. n. 57 del 23.02.2005) – Proc. n. 191/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 16/03/2005 Decisione della Commissione Disciplinare UNIONE FIUMEFREDDO CALCIO (CT) – (avverso sanzioni disciplinari inflitte alla Società ed ai tesserati Tedeschi Sebastiano e Gusmano Salvatore – GARA UNIONE FIUMEFREDDO/AQUILA BAFIA del 19.02.2005 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. “B” – C.U. n. 57 del 23.02.2005) – Proc. n. 191/A Con appello ritualmente proposto la Società ricorrente chiede l’annullamento e/o la riduzione delle sanzioni comminate dal Giudice Sportivo, prospettando una diversa e più favorevole ricostruzione degli accadimenti; La Commissione Disciplinare: letti i motivi di gravame ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva: nessuna delle argomentazioni addotte dalla Società ricorrente hanno pregio in questa sede, poichè prive di quel valore oggettivo tale da poter confutare la chiara ricostruzione dei fatti contenuti nel referto arbitrale; Va sottolineato pertanto, la gravità delle intemperanze poste in essere dai tifosi della squadre locale, con la complicità di alcuni dirigenti della Società, fatti questi tutti meritevoli di censura, nella misura corrispondente alla sanzione inflitta dal primo giudice; Sicchè sia l’ammenda alla Società che l’inibizione al dirigente vanno confermate in questa sede poichè appaiono sicuramente proporzionate ai fatti; Relativamente alla squalifica inflitta al giocatore, rileva questa Commissione che, per quanto il comportamento del giocatore appare grave e quindi meritevole di censura, si ritiene eccessiva la squalifica comminata per l’assenza di conseguenze effettivamente lesive a carico della terna arbitrale, pertanto,essa va riformata coma da dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Tedeschi Sebastiano a tre gare; confermare nel resto l’impugnato provvedimento; senza addebito di tassa non versata.
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