COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 16/03/2005 Decisione della Commissione Disciplinare U.S. PALERMO S.R.L. (PA) – (avverso squalifica calciatore Muscolino Manfredi per 4 gare – GARA PALERMO/SETTECANNOLI del 26.02.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”A” – C.U. n. 59 del 2.03.2005) – Proc. n. 199/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 16/03/2005 Decisione della Commissione Disciplinare U.S. PALERMO S.R.L. (PA) – (avverso squalifica calciatore Muscolino Manfredi per 4 gare – GARA PALERMO/SETTECANNOLI del 26.02.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.”A” – C.U. n. 59 del 2.03.2005) – Proc. n. 199/A L’arbitro della gara a margine riportata espelleva al 52’ del 2’ tempo il calciatore Muscolino Manfredi riferendo di averlo apostrofato con frasi offensive a seguito di una sua decisione tecnica. Lo stesso a fine gara si introduceva nello spogliatoio del direttore di gara reiterando il contegno protestatario; Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale infliggeva al calciatore Muscolino Manfredi dell’U.S. Palermo s.r.l. la squalifica per 4 gare “per reiterato contegno offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro”; Avverso tale decisione ha presentato appello la Società U.S. Palermo riconoscendo la censurabile condotta del proprio tesserato scaturita dall’atteggiamento dell’arbitro non ritenuto .....“irreprensibile” per tutto l’arco dei novanta minuti”..... e da una lunghissima serie di falli e di provocazioni subite da parte di calciatori avversari. Per tali motivazioni, ritiene eccessiva la squalifica inflitta in prime cure e ne chiede una riduzione; La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali e letti i motivi di appello, osserva: va confermato il contegno non regolamentare del calciatore interessato, va annotato però che lo stesso si è ricondotto in espressioni puramente labiali senza provocare alcuna conseguenza di danno fisico o altro a carico dell’arbitro. Pertanto, la squalifica da determinare è quella in dispositivo riportata con le precisazioni indicate; P.Q.M. DELIBERA: di determinare in tre gare la squalifica a carico del calciatore Muscolino Manfredi (Palermo s.r.l.) con l’aggravante della diffida a carico dello stesso; Per l’effetto senza addebito di tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it