COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 16/03/2005 Decisione della Commissione Disciplinare A.P. NUCCIO di Fasanò (PA) – (avverso squalifiche calciatori Cerami Aristide per 4 gare e Zafonti Carmelo per 5 gare – GARA NUCCIO/ATLETICO SANCATALDESE del 20.02.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”E” – C.U. n. 57 del 23.02.2005) – Proc. n. 206/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 63 del 16/03/2005
Decisione della Commissione Disciplinare
A.P. NUCCIO di Fasanò (PA) – (avverso squalifiche calciatori Cerami Aristide per 4 gare e Zafonti Carmelo per 5 gare – GARA NUCCIO/ATLETICO SANCATALDESE del 20.02.2005 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”E” – C.U. n. 57 del 23.02.2005) – Proc. n. 206/A
La Società reclamante ha presentato rituale appello avverso le squalifiche dei propri tesserati in epigrafe riportati, a difesa degli stessi adducendo motivi di casualità; chiede pertanto la riforma dei provvedimenti impugnati;
La C.D., letti i motivi di appello ed esaminati gli atti di gara, osserva: dato atto della mancata presentazione del rappresentante la ricorrente;
per quanto attiene il calciatore Cerami Aristide, la responsabilità della condotta dallo stesso assunta volontariamente, si coglie senza dubbio di sorta dalla risultanza del rapporto di gara;
per quanto attiene il calciatore Zafonti Carmelo, anche lo stesso si è reso responsabile di altrettanta condotta scorretta in danno dell’arbitro; va però annotato che i comportamenti censurati ad entrambi i calciatori sono da riportare nella stessa misura;
Ciò posto;
DELIBERA:
di confermare la squalifica a carico del calciatore Cerami Aristide, determinando quella a carico del calciatore Zafonti Carmelo in 4 gare (tesserati A.P. Nuccio);
per l’effetto senza addebito di tassa reclamo.
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