COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 16/03/2005 Decisione della Commissione Disciplinare A.C.R.D. ACICATENA (CT) – (avverso squalifica calciatore Guarrera Pasquale Antonio fino al 25.02.2006 – GARA ACICATENA/SPORTINSIEME del 22.02.2005 – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE GIR.”D”) – Proc. n. 208/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 63 del 16/03/2005
Decisione della Commissione Disciplinare
A.C.R.D. ACICATENA (CT) – (avverso squalifica calciatore Guarrera Pasquale Antonio fino al 25.02.2006 – GARA ACICATENA/SPORTINSIEME del 22.02.2005 – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE GIR.”D”) – Proc. n. 208/A
Letto l’appello ritualmente proposto dalla Società ricorrente in ordine alla sanzione inflitta al proprio tesserato ritenuta assolutamente sproporzionata a quanto effettivamente accaduto e chiedendone una diversa rubricazione ed una consequenziale riduzione;
La Società appellante asserisce nelle proprie difese che il proprio calciatore merita una congrua pena ma il gesto dello stesso non era diretto al direttore di gara e pertanto ne chiede una adeguata riduzione;
La Commissione Disciplinare, letti gli atti di gara e ritenuto che il fatto descritto nel referto di gara è preciso e non si presta ad alcuna censura ed è stato reiterato questa Decidente ritiene adeguata la sanzione inflitta;
P.Q.M.
DELIBERA:
di rigettare l’appello come sopra proposto e di addebitare la tassa reclamo non versata (Euro 130,00).
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