COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 63 del 16/03/2005 Decisione della Commissione Disciplinare POL. VALGUARNERA (EN) – (avverso squalifica per tre gare del calciatore Cammarata Arcangelo – GARA VALGUARNERA/ENNA del 6.03.2005 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. “C” – C.U. n. 61 del 9.03.2005) – Proc. n. 211/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 63 del 16/03/2005
Decisione della Commissione Disciplinare
POL. VALGUARNERA (EN) – (avverso squalifica per tre gare del calciatore Cammarata Arcangelo – GARA VALGUARNERA/ENNA del 6.03.2005 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE GIR. “C” – C.U. n. 61 del 9.03.2005) – Proc. n. 211/A
Con appello ritualmente proposto la Società ricorrente chiede la riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato, ritenendo la stessa eccessiva rispetto alla condotta posta in essere dal calciatore;
La Commissione Disciplinare, letto l’appello ed esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva:
dal rapporto arbitrale emerge chiaramente il comportamento irriguardoso del calciatore Cammarata nei confronti del Direttore di gara che appare quindi censurabile anche in questa sede;
Tuttavia ritiene questa Decidente eccessiva la sanzione inflitta dal primo Giudice che determina come da dispositivo tenuto conto dell’effettiva portata dannosa della condotta posta in essere dal giocatore;
P.Q.M.
DELIBERA:
di ridurre la squalifica inflitta la giocatore Cammarata Arcangelo in due giornate;
senza addebito di tassa non versata.
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