COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 10/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di Boccuni Alessandro, Boschini Federica e della Società ACF INTERCINISELLO

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 10/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di Boccuni Alessandro, Boschini Federica e della Società ACF INTERCINISELLO Per rispondere: il primo della violazione di cui all'art.39 comma 2 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, nonché della violazione dell'art.1 comma 1 del CGS, per aver richiesto alla calciatrice Boschini Federica la somma di ¤ 2.200,00 al fine di consentire alla stessa di trasferirsi alla Società US GESCAL BOYS; la seconda della violazione di cui all'art.1 comma 1 del CGS, sia per aver violato i principi di lealtà e probità sportiva, sia per aver proposto in data 19 giugno 2004 a Boccuni Alessandro il versamento di una somma di denaro per ottenere lo svincolo per il trasferimento ad altra Società, sia per non essersi rivolta agli Organi della Federazione Gioco Calcio, preposti per accertare e prevenire comportamenti antiregolamentari dei tesserati, allorché aveva ricevuto da parte di Boccuni Alessandro la richiesta di ¤ 2.200,00; la Società ACF INTERCINISELLO a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art.2 comma 4 del CGS, per violazioni ascritte al suo presidente. Dal risultato dell'attività istruttoria condotta dall'incaricato dell'Ufficio Indagini della FIGC e dalla sua relazione conclusiva, risultano del tutto provati gli addebiti mossi ai deferiti. D'altronde nel corso dell'udienza tenutasi avanti a questa Commissione, come può rilevarsi dal relativo verbale, le parti hanno lealmente ammesso i comportamenti loro rispettivamente contestati. Riassumendo, i fatti possono essere così ricostruiti: • La calciatrice Boschini Federica aveva interesse allo svincolo dalla ACF Intercinisello per trasferirsi alla Società US Gescal Boys. Ciò contrastava con la volontà della Società con la quale era tesserata, in quanto ritenuta giocatrice valida e punto di forza della squadra; • Il 19/06/2004, supponendo che attraverso il versamento di una somma di denaro potesse ottenere lo svincolo, la Boschini inviava una mail al Boccuni proponendo di pagare in proprio l'importo necessario per la cessione del “cartellino”; • Successivamente subentrava una trattativa tra la US Gescal Boys e l'Intercinisello, che, sebbene prevedeva più soluzioni, non andava in porto; • A questo punto, giunti a settembre ed in prossimità della scadenza dei termini previsti per il trasferimento dei calciatori, la Boschini decideva di ricontattare la redazione della trasmissione televisiva “Le Iene”, affinché un suo inviato fosse presente ad un incontro concordato tra la stessa ed il Boccuni, incontro diretto al versamento da parte della Boschini della somma richiesta dal Presidente dell'Intercinisello; • Un primo incontro avvenuto il 17/09/2004 non aveva esito concreto, in quanto il Boccuni rifiutava il pagamento mediante assegno dei 2.200,00 euro richiesti; • Nel corso del successivo incontro del 20/09/2004, occorso in Cinisello Balsamo presso la sede dell'azienda di cui il Boccuni è socio, alla presenza delle telecamere e dell'inviato delle Iene, avveniva la consegna della somma concordata in contanti; contestualmente la Boschini ritirava la lista di trasferimento sottoscritta dal Boccuni; • A questo punto l'inviato delle Iene si qualificava e faceva notare l'irregolarità dell'operazione appena compiuta; di fronte alla situazione creatasi il Boccuni restituiva alla Boschini le banconote appena ricevute, mentre la calciatrice tratteneva la lista di trasferimento e la utilizzava per tesserarsi per US Gescal Boys. Appare, pertanto, provata per tabulas, la responsabilità dei deferiti in ordine alle contestazioni agli stesse ascritte; d'altronde i fatti sono stati pacificamente ammessi dai protagonisti della vicenda, sentiti da questa Commissione nel corso della trattazione del giudizio. Non può non censurarsi il comportamento del Boccuni, che nella sua qualità di presidente della Società ha, consapevole della grave violazione delle regole, accettato la somma di ¤ 2.200,00 per il trasferimento della propria calciatrice; poco rileva che il denaro è stato subito restituito, considerata la particolare situazione prodotta dalla presenza delle telecamere. A riguardo della Boschini è certamente da stigmatizzare e censurare il suo comportamento, in quanto non soltanto si è resa promotrice dell'offerta di denaro. Ma è l'unica che ha tratto, con l'inganno, beneficio dalla situazione complessiva: infatti ha ottenuto l'aspirato trasferimento benché non ne avesse diritto, dal momento che vi era la indisponibilità della Società di appartenenza, Inoltre la deferita ha omesso di rivolgersi agli Organi Federali preposti, per denunciare il comportamento illecito sopra descritto da Boccuni Alessandro. La Società ACF Intercinisello risponde a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascritte al suo presidente. Ritenuto, pertanto, che è stata raggiunta la piena prova dei fatti addebitati ai deferiti e che, conseguentemente, si sono realizzate le violazioni contestate. Dichiara Boccuni Alessandro responsabile della violazione di cui all'art.39 comma 2 del regolamento della Lega Nazionale dilettanti, nonché della violazione di cui all'art.1 comma 1 del CGS; Boschini Federica responsabile della violazione di cui all'art.1 comma 1 del CGS; la Società ACF Intercinisello punibile per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 2 comma 4 del CGS In relazione alla gravità e rilevanza degli addebiti mossi, commina al presidente Boccuni Alessandro l'inibizione a tutto il 10 settembre 2005; alla calciatrice Boschini Federica la squalifica a tutto il 10 giugno 2005; alla ACF Intercinisello l'ammenda di ¤ 700,00. Manda alla segreteria di comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati.
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