COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 17/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di DANILO PALLONE, calciatore tesserato con l’A.C. EMPORIO BUSATTA RODIGO.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 35 del 17/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento ad opera del Procuratore Federale a carico di DANILO PALLONE, calciatore tesserato con l'A.C. EMPORIO BUSATTA RODIGO. Il Procuratore Federale con atto del 21 gennaio 2005 ha deferito a Questa Commissione Disciplinare DANILO PALLONE, calciatore tesserato con l'A.C. EMPORIO BUSATTA RODIGO per rispondere della violazione di cui a l'art.27 comma 2 dello Statuto della FIGC per aver eluso l'obbligo di accettare la piena efficacia dei provvedimenti degli Organi di Giustizia Sportiva e soggetti delegati dalla FIGC nonchè della violazione di cui all'art.1 comma 1 del CGS per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva. Rilevava, infatti, il Procuratore Federale allegando copia della citazione, che il deferito, senza aver ottenuto alcuna autorizzazione ad adire le vie legali, aveva citato in giudizio avanti il Tribunale di Mantova - sezione staccata di Castiglione delle Stiviere, Michele Valsecchi, calciatore tesserato all'epoca dei fatti con la società Polisportiva Asola Calcio nonché quest'ultima società per ottenere la condanna di convenuto, in solido al risarcimento dei danni subiti in seguito ad infortunio patito per fatti e colpa di Michele Valsecchi nel corso della gara di campionato allievi provinciali tra EMPORIO BUSATTA/Pol. ASOLA del 13/01/2002. Ricevuto il deferimento il Presidente della Commissione Disciplinare provvedeva a far notificare al DANILO PALLONE l'avviso di convocazione per la trattazione del giudizio per il giorno 03/03/2005 - DANILO PALLONE non compariva avanti a Questa Commissione ed il rappresentante della Procura Federale decideva che affermata la responsabilità del deferito allo stesso venisse comminata la squalifica per OTTO mesi. La Commissione Disciplinare osserva che è documentalmente provato (atto di citazione notificato il 25/03/2004 in atti) che DANILO PALLONE ha adito l'autorità ordinaria senza aver richiesto ed ottenuto la prescritta autorizzazione (e comunque non ha fornito la prova che era a suo carico, di aver richiesti ed ottenuto l'autorizzazione stessa) ed è pertanto documentalmente provata la violazione della clausola compromissoria in forza della quale con il tesseramento il soggetto si impegna a rinunziare alla tutela giurisdizionale, cioè ad agire in sede diversa da quella approntata dall'ordinamento Calcistico (CAF 10 novembre 2000). E' pacifico poi che anche l'Autorità Giudiziaria Ordinaria, senza aver ottenuto la prescritta deroga, costituisce violazione dell'art.1 del CGS. Visto l'art. 11 bis comma 1 lett. B del CGS e tenuto conto del comportamento del deferito che nonostante la convocazione ha ritenuto di disertare il giudizio a suo carico, la Commissione Disciplinare ritiene equo comminare al deferito la sanzione della squalifica sino al 30/11/2005. Per tali motivi la Commissione Disciplinare, ritenuto DANILO PALLONE responsabile delle violazioni ascritte, commina allo stesso la squalifica sino al 30 novembre 2005. Si comunichi direttamente alle parti (Procuratore Federale e DANILO PALLONE) a cura della segreteria del CRL.
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