COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 9/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico della Società A.S. Atletico Catania 3000 e calciatore Mirabella Rosario (già tesseramento temporaneo con S.S.C. Acicastello) e gara Atletico Catania 3000/Valguarnera del 16.01.2005, per violazione art. 40, p.4 N.O.I.F. e 1, c.1 C.G.S. in riferimento alle norme sul tesseramento) – Proc n. 159/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 9/03/2005 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTI Procedimento a carico della Società A.S. Atletico Catania 3000 e calciatore Mirabella Rosario (già tesseramento temporaneo con S.S.C. Acicastello) e gara Atletico Catania 3000/Valguarnera del 16.01.2005, per violazione art. 40, p.4 N.O.I.F. e 1, c.1 C.G.S. in riferimento alle norme sul tesseramento) – Proc n. 159/A Con nota del 21.10.2005 il Comitato Regionale Sicilia ha deferito a questa Commissione Disciplinare quanti in oggetto, per avere la Società tesserato il calciatore Mirabella Rosario, e questi sottoscritto il tesseramento, malgrado fosse già tesserato per altra Società, la Viagrande Calcio A.S. e da questa ceduto a titolo temporaneo alla S.S.C. Acicastello. Ha altresì rimesso al giudizio di questa Decidente la gara in epigrafe perchè vengano assunti i provvedimenti conseguenziali alla partecipazione del calciatore in argomento. Contestati ritualmente gli addebiti e fissata l’udienza dibattimentale per il giorno 15.02.2005, celebrata nella contumacia dei deferiti ed in assenza di note difensive di sorta; ritenuto che il comportamento ascritto integra gli estremi della violazione delle norme regolamentari in vigore in materia di tesseramento, fra le quali l’art. 40 p.4 N.O.I.F. e 4 n. 6 C.G.S.; rilevato che il calciatore Mirabella Rosario risulta aveva partecipato ed essere stato utilizzato nella gara Atletico Catania 3000/Valguarnera del 16.01.2005, dalla Società deferita, per cui a carico di questa vanno altresì assunte le sanzioni di rito in ordine alla gara; P.T.M., la Commissione Disciplinare DELIBERA: di infliggere alla Società Atletico Catania 3000 l’ammenda di Euro 500,00; di squalificare il calciatore Mirabella Rosario, tesserato a titolo temporaneo per la S.S.C. Acicastello a tutto il 30.04.2005; di infliggere alla Società Atletico Catania 3000 la punizione sportiva della perdita della gara Atletico Catania 3000/Valguarnera del 16.01.2005 per 0 – 3. Il presente provvedimento va comunicato a cura del Comitato, alle parti interessate.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it