COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it COMUNICATO UFFICIALE N°34 del 10 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento società U.S. Ilvamaddalena da parte del Presidente del Comitato Regionale Sardegna L.N.D.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it COMUNICATO UFFICIALE N°34 del 10 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare Deferimento società U.S. Ilvamaddalena da parte del Presidente del Comitato Regionale Sardegna L.N.D. Il Presidente del Comitato Regionale Sardegna della Lega Nazionale Dilettanti ha deferito a questa Commissione la Società Ilvamaddalena perché, nonostante le ripetute sollecitazioni telefoniche, non si era iscritta al Campionato Juniores 2004 / 2005 al quale era obbligata a partecipare contravvenendo, in tal modo, alle disposizioni previste ai paragrafi A/3 lett.f) ed A/9, n° 2, lett.a) del Comunicato Ufficiale n° 1 della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicato in Roma il 1° luglio 2004. La Commissione contestava l’addebito invitando la Società Ilvamaddalena alla presentazione di eventuali memorie a difesa ed a formulare la richiesta di audizione entro il giorno 21 febbraio 2005, fissando la data del 28 febbraio 2005 per la decisione. Nei termini, il Presidente della Società ha fatto pervenire memoria difensiva sostenendo che la società da lui rappresentata non aveva potuto fare a meno di rinunciare alla partecipazione al Campionato Juniores a causa delle difficoltà societarie insorte dalle dimissioni dell’ex Presidente , dimissioni rassegnate qualche giorno prima dell’inizio dei Campionati. La non iscrizione al campionato che qui interessa era, quindi, determinata da una situazione contingente, imprevista ed imprevedibile, assimilabile alla causa di forza maggiore, che lasciava spazio ad un’unica alternativa: rinunciare “obtorto collo” alla “Juniores” per utilizzarne in blocco i componenti nella prima squadra, oppure scomparire definitivamente dal panorama calcistico sardo, con conseguente dissoluzione di quanto ancora rimasto del settore giovanile, regolarmente iscritto e partecipante con ottimi risultati alle categorie “ Piccoli amici” (1997/1998), “Pulcini” ( 1994 / 1995/96), “ Esordienti” (1992 / 1993) e “ Giovanissimi” ( 1990 / 1991). Concludeva, quindi, chiedendo che la Commissione adita: 1) 1) in via principale, ritenesse giustificata la mancata iscrizione da parte della società Ilvamaddalena di una propria squadra Juniores al Campionato 2004 / 2005, e, per l’effetto, esonerasse la stessa dal pagamento di qualsivoglia sanzione pecuniaria; 2) 2) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui la società Ilvamaddalena dovesse essere comunque reputata responsabile della violazione contestatale, limitasse la conseguente sanzione pecuniaria nella misura più favorevole per l’interessata. La Commissione, - - verificata la situazione alla base del deferimento della Società da parte del Presidente del C.R.S.; - - ritenuti fondati i motivi che hanno determinato il predetto provvedimento; - - accertata la violazione alle disposizioni previste ai paragrafi A/3 lett.f) ed A/9, n°2, lett.a) del Comunicato Ufficiale n° 1 della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicato in Roma il 1° luglio 2004; - - osservato che le argomentazioni difensive addotte, pur umanamente comprensibili, sono prive di rilievo giuridico in ordine alla valutazione dei fatti contestati; DELIBERA di infliggere alla società Ilvamaddalena l’ammenda di Euro 2000,00 ( duemila).
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