COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 24 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CLUB AMICI LUZZANO – RECLAMI MECCARIELLO LUCA E MECCARIELLO FILIPPO, CALCIATORI CLUB AMICI LUZZANO GARA CLUB AMICI LUZZANO/LIBERTAS S.MARCO DEL 23.1.05 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 24 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CLUB AMICI LUZZANO – RECLAMI MECCARIELLO LUCA E MECCARIELLO FILIPPO, CALCIATORI CLUB AMICI LUZZANO GARA CLUB AMICI LUZZANO/LIBERTAS S.MARCO DEL 23.1.05 – 2^ CAT. La C.D., letti i reclami proposti, riuniti gli stessi per connessione soggettiva e oggettiva, visti gli atti ufficiali, ascoltati la società, i calciatori e l’arbitro; preso atto della corposa documentazione allegata ai tre reclami, tra la quale un attestato del Comune di Moiano ed una dichiarazione del Comando di Polizia Municipale di Moiano, oltre ad alcune dichiarazioni di persone fisiche, estranee all’ambito della F.I.G.C.; tanto premesso, rileva che il direttore di gara, al 48’ del s.t., a seguito della trasformazione di un calcio di rigore da parte della società ospitata, alcuni sostenitori della società Club Amici di Luzzano invadevano il campo ed aggredivano l’arbitro, colpendolo più volte con calci e pugni. Ai tifosi si univano i calciatori Formato Francesco, Meccariello Filippo, Giordano Claudio e Meccariello Luca, che colpivano l’arbitro, il quale riusciva ad entrare negli spogliatoi, laddove ancora una volta i sostenitori della società reclamante tentavano di entrare forzando la porta. Deve essere precisato che il direttore di gara è stato dettagliato nell’esposizione dei fatti, di cui al rapporto di gara ed al supplemento di referto. Questa C.D. ritiene di non poter accedere alle richieste della società e dei due tesserati, che hanno proposto il reclamo in proprio, di revoca delle sanzioni a carico dei calciatori squalificati, non essendo, oltretutto, consentito di conferire alle richiamate dichiarazioni dei terzi (peraltro, si ribadisce, estranei alla F.I.G.C.) una valenza idonea a confutare gli atti ufficiali di gara e le dichiarazioni suppletive dell’arbitro, in esse inclusa quella resa all’atto dell’audizione presso questa C.D., confermativa in toto di quanto riportato nel suo referto di gara. Questa C.D., inoltre, giudica congrue le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo a carico della società e dei tesserati. P.Q.M. DELIBERA di rigettare i reclami proposti, con la conferma di tutti i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo; dispone l’addebito, a carico della società Club Amici di Luzzano, della tassa reclamo; dispone incamerarsi le due tasse reclamo (ciascuna di € 65,00), distintamente versate dai due calciatori, di cui all’epigrafe.
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