COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 24 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PATERNOPOLI – GARA PATERNOPOLI/FONTANAROSA DEL 6.3.05 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 78 del 24 marzo 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO PATERNOPOLI – GARA PATERNOPOLI/FONTANAROSA DEL 6.3.05 – 2^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, preso atto delle controdeduzioni rimesse dalla società controparte, rileva che il reclamo è infondato. Invero, visti gli atti del fascicolo di ufficio ed, in particolare, il referto e il successivo supplemento dell’arbitro, rileva: tutti i fatti rilevati dal direttore di gara, hanno trovato puntuale conferma nelle stesse motivazioni poste a fondamento del reclamo. Non può trovare accesso il tentativo della società reclamante di offrire una valutazione attenuata, intesa ad escludere la responsabilità volontaria degli autori. Sta di fatto che il comportamento è risultato comunque contrario ai principi fondamentali istituiti dall’art. 1 C.G.S., per cui le sanzioni adottate dal Giudice Sportivo appaiono adeguate ai fatti. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo e di confermare le singole decisioni impugnate; dispone l’addebito della tassa, non versata, sul conto della società reclamante.
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