COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 24 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CASTELLANA CALCIO – GARA REAL TORELLI /CASTELLANA DEL 12.2.05 – 3^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 24 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO CASTELLANA CALCIO – GARA REAL TORELLI /CASTELLANA DEL 12.2.05 – 3^ CAT. La C.D., letto il reclamo della società Castellana Calcio avverso le punizioni inflitte alla società reclamante, per aver i suoi calciatori spintonato e minacciato l’arbitro in occasione della concessione di un calcio di rigore alla società Real Torelli, costringendolo a sospendere la gara; rilevato che dalla lettura del referto arbitrale, unico documento utilizzabile ai fini della decisione, emerge la gravità del comportamento tenuto dai calciatori, per cui la punizione inflitta deve ritenersi proporzionata. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e dispone incamerarsi la tassa, previo addebito sul conto della società.
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