COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 24 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PAGO VEIANO – GARA CASTELFRANCO/PAGO VEIANO DEL 3.3.05 – 3^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 78 del 24 marzo 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO PAGO VEIANO – GARA CASTELFRANCO/PAGO VEIANO DEL 3.3.05 – 3^ CAT.
La C.D., letto il reclamo della società Pago Veiano, rileva che esso non risulta essere stato comunicato alla controparte. Pertanto, essendo mancato uno dei requisiti essenziali ai fini della validità del reclamo (ovvero, l’allegazione della ricevuta della raccomandata postale rimessa alla società controparte, come dall’art. 42, comma 6, C.G.S.), il reclamo medesimo deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo e dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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