COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 24 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO FIAMMA SANGIOVANNESE – GARA VIS PONTICELLI/FIAMMA SANGIOVANNESE DEL 21.2.05 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 24 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO FIAMMA SANGIOVANNESE – GARA VIS PONTICELLI/FIAMMA SANGIOVANNESE DEL 21.2.05 – 1^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Invero, dalla lettura del supplemento di rapporto arbitrale, si evince con chiarezza la fattiva collaborazione offerta dai dirigenti e dai calciatori di entrambe le società, al fine che fossero ripristinate le condizioni di regolare svolgimento della gara, dopo che l’arbitro ne aveva disposto la temporanea sospensione, in ragione di intemperanze tra tesserati di entrambe le società. Sulla base delle esposte considerazioni, appare equa una congrua riduzione della sanzione pecuniaria a carico della società reclamante, soprattutto in ragione del sottolineato comportamento collaborativo. Quanto al calciatore Dell’Aquila Francesco, sia per le già puntualizzate osservazioni, sia per la genericità dell’imputazione a suo carico da parte dell’arbitro, appare conforme a giustizia la riduzione a tre giornate della sanzione a suo carico. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo, la riduzione della sanzione pecuniaria ad € 200,00; la riduzione a due giornate di gara della squalifica, a carico del calciatore Dell’Aquila Francesco; nulla dispone per la tassa, non versata.
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