COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 24 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO AULETTESE – GARA TANAGRO GREGORIANA/AULETTESE DEL 6.3.05 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 24 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO AULETTESE – GARA TANAGRO GREGORIANA/AULETTESE DEL 6.3.05 – 2^ CAT. La C.D., visti gli atti ufficiali, rileva che lo stesso va dichiarato inammissibile. Invero, il reclamo è stato spedito il 15.3.2005, con raccomandata n. 12457547180-8, ovvero oltre il termine prescritto dall’art. 42, comma 3, C.G.S. (sette giorni dallo svolgimento della gara). P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo e dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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