COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 24 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DOLCEVITA FLEGREA – GARA FULGOR OTTAVIANO/DOLCEVITA FLEGREA DEL 12.2.05 – C5 – SERIE C2
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 78 del 24 marzo 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DOLCEVITA FLEGREA – GARA FULGOR OTTAVIANO/DOLCEVITA FLEGREA DEL 12.2.05 – C5 – SERIE C2
La C.D., letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Dolce Vita Flegrea in relazione alla gara in epigrafe, avente per oggetto la posizione del calciatore Aprile Gennaro, n. 5.10.1990, rileva che il reclamo medesimo è infondato. Invero l’art. 34, comma 3, N.O.I.F., prevede, in ordine ai calciatori giovani, che abbiano compiuto il quindicesimo anno d’età e non abbiano compiuto il sedicesimo, che le società sono tenute a richiedere la preventiva autorizzazione al C.R. Campania. Nella fattispecie non rientra il calciatore de quo, perché non ancora quindicenne alla data di effettuazione della gara. Di conseguenza, sia ai sensi dell’art. 12, comma 6, lettera a), C.G.S., sia nel rispetto di ripetute decisioni della C.A.F. in relazione a casi analoghi, non può essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara a carico della società che ha utilizzato il calciatore infraquindicenne, ma deve essere determinata una sanzione pecuniaria a carico della società medesima. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo e dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società reclamante;
di irrogare l’ammenda di € 100,00 a carico della società Fulgor Ottaviano.
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