COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 24 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO IS.E F. POGGIOMARINO – GARA FUTSAL STABIA/ISEF POGGIOMARINO DEL 14.2.05 – C/5 SERIE D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 24 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO IS.E F. POGGIOMARINO – GARA FUTSAL STABIA/ISEF POGGIOMARINO DEL 14.2.05 – C/5 SERIE D La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, ascoltata la società e sentito l’arbitro a chiarimenti, rileva che il reclamo è parzialmente fondato. Invero, dall’esame del rapporto di gara e dalle successive dichiarazioni del direttore di gara, si evince che il calciatore Esentato Franco si rendeva responsabile di un gesto che deve essere sanzionato nella sua effettiva valenza negativa di atto pesantemente irriguardoso nei confronti dell’arbitro. Pertanto appare conforme ad equità la commisurazione della squalifica fino al 30 aprile 2005. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo, di ridurre la squalifica a carico del calciatore Esentato Franco fino al 20.04.2005; nulla dispone per la tassa, non versata.
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