COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 24 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO BARRESE – GARA BARRESE/VAMES DEL 26.2.05 – AMATORI

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 78 del 24 marzo 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO BARRESE – GARA BARRESE/VAMES DEL 26.2.05 – AMATORI La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, sentito il rappresentante della società ed audito l’arbitro a chiarimenti, rileva quanto segue: il risultato acquisito sul campo, come riportato nel referto arbitrale, è di 3 a 4 a favore della società Vames Costruzioni. La società reclamante in data 3.3.2005, inviava al C.R. Campania una richiesta di rettifica del risultato, in quanto la gara sarebbe terminata con il risultato di 3 a 3. Interpellato telefonicamente, l’arbitro confermava che la gara era terminata con il risultato di 3-4. Non può essere ritenuta idonea a confutare la valenza degli atti ufficiali la documentazione giornalistica allegata dalla reclamante al proprio ricorso. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo e dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it