COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: : www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 24/3/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. FONTANELLE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA PER N. 3 GARE AL CALCIATORE VINCENZO DI GIACINTO) IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.FONTANELLE / ATLETICO ROSETO DISPUTATA IL 5/3/05 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U.N. 56 DEL 10/3/05 COM.REG. ABRUZZO)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: : www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 62 del 24/3/2005
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. FONTANELLE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA PER N. 3 GARE AL CALCIATORE VINCENZO DI GIACINTO) IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.FONTANELLE / ATLETICO ROSETO DISPUTATA IL 5/3/05 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U.N. 56 DEL 10/3/05 COM.REG. ABRUZZO)
Con appello ritualmente proposto, la Società A.S. Fontanelle Calcio ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. per aver ingiuriato l’arbitro della gara al momento dell’espulsione, chiedendone la riduzione.
Ha dedotto l’appellante che il calciatore si era limitato a protestare senza ingiuriare l’arbitro.
Osserva la Commissione che l’appello è fondato e merita accoglimento.
La sanzione inflitta al calciatore Di Giacinto deve ritenersi eccessiva in quanto le ingiurie sono state rivolte in occasione dell’espulsione ed il fatto non appare di particolare gravità
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Vincenzo Di Giacinto a n.2 gare. Dispone la restituzione della tassa versata.
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