COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: : www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 24/3/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S. RISTORANTE “DA MORETTI” AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA G.S. RISTORANTE “DA MORETTI” / AMATORI TORINO DI SANGRO DISPUTATA IL 6/3/05 PER IL CAMPIONATO AMATORI (COM- LOCALE DI VASTO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: : www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 62 del 24/3/2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ G.S. RISTORANTE “DA MORETTI” AVVERSO LA REGOLARITA’ DELLA GARA G.S. RISTORANTE “DA MORETTI” / AMATORI TORINO DI SANGRO DISPUTATA IL 6/3/05 PER IL CAMPIONATO AMATORI (COM- LOCALE DI VASTO) Con reclamo consegnato presso il Comitato locale di Vasto la Società G.S. RISTORANTE “DA MORETTI” ha chiesto infliggersi alla Società Amatori Torino di Sangro la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe, terminata con il punteggio di 0 – 3, per aver quest’ultima utilizzato il calciatore Pace Francesco, che non aveva titolo a prendervi parte perché utilizzato nel corso della stagione corrente per più di cinque gare da parte della Società A.C. TORINO DI SANGRO, militante nel campionato di I categoria e ciò in spregio al regolamento per l’attività amatori per la stagione 2004 – 2005, lettera B (tesseramento dei calciatori), punto f). Osserva la Commissione Disciplinare che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile sotto un duplice profilo, sia per l’inidoneità e l’irritualità del mezzo di trasmissione scelto (consegna a mano), sia per la mancanza, in atti, dell’attestazione dell’invio di copia del reclamo alla controparte (cfr. artt. 34, comma 7, e 42, comma 6, C.G.S.). Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo, disponendo incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it