COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: : www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 7/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. BRECCIAROLA CALCIO 1973 AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S.(SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE AL CALCIATORE D’ASTOLFO CAMILLO) IN RELAZIONE ALLA GARA CANOSA SANNITA/BRECCIAROLA CALCIO DISPUTATA IL 13/3/05 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIR.D (C.U. N.59 DEL 17/3/05 COM.REG.ABRUZZO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: : www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 7/04/2005 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S. BRECCIAROLA CALCIO 1973 AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S.(SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE AL CALCIATORE D’ASTOLFO CAMILLO) IN RELAZIONE ALLA GARA CANOSA SANNITA/BRECCIAROLA CALCIO DISPUTATA IL 13/3/05 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIR.D (C.U. N.59 DEL 17/3/05 COM.REG.ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto, la società A.S.Brecciarola Calcio 1973 ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. perché al momento della notifica del provvedimento di espulsione per somma di ammonizioni tentava di aggredire con pugni il direttore di gara senza riuscirvi per l’intervento dei compagni di squadra, chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante che il proprio tesserato si sarebbe limitato a protestare nei confronti del direttore di gara, ma che non avrebbe assolutamente tentato di aggredirlo considerata la distanza che lo separava dal direttore di gara e l’intervento dei compagni di squadra che lo avrebbero allontanato dal terreno di gioco solo per evitare ulteriori perdite di tempo. L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto ha confermato gli originari riferimenti precisando che il D’Astolfo Camillo si trovava a due metri di distanza dal direttore di gara quando ha tirato il braccio indietro per “caricare” il pugno, non riuscendovi solo per l’intervento dei propri compagni di squadra. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. La sanzione inflitta al calciatore è congrua ed adeguata in quanto (alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro) risulta che il calciatore D’Astolfo Camillo ha tenuto un comportamento nel quale è da ravvisarsi il tentativo di aggressione dei confronti del direttore di gara. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello proposto disponendo l’addebito della relativa tassa.
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