COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 21/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 12 a carico di : Sig. ESPOSITO Pasquale (calciatore tesserato con la A.S. S. Marco), per rispondere, della violazione di cui all’art. 27, comma 2 nonché della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S..

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 21/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 12 a carico di : Sig. ESPOSITO Pasquale (calciatore tesserato con la A.S. S. Marco), per rispondere, della violazione di cui all’art. 27, comma 2 nonché della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S.. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali; sentito il rappresentante della Procura Federale; viste le risultanze del procedimento; rilevato che il calciatore Esposito Pasquale è stato deferito davanti a questa Commissione per le violazioni di cui in epigrafe in quanto ha sporto denuncia presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni di Catanzaro nei confronti del sig. Andrea Maraniello arbitro effettivo federale, a seguito della quale quest’ultimo ha ricevuto una informazione di garanzia datata 18.11.2004. Tale comportamento integra gli estremi delle violazioni contestate (in particolare, nel caso che occupa è messa in discussione la sovranità della Federazione nell’ambito delle sue attribuzioni e competenze). P.Q.M. irroga al calciatore ESPOSITO Pasquale la squalifica di mesi sei (6), e quindi fino al 10 GIUGNO 2007 (già squalificato fino al 10.12.2006).
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