COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 21/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 136 della Società U.S. ARDORESE avverso la regolarità della gara Giffone – Ardorese (3 – 0) del 05.03.2005 Campionato Terza Categoria (C.L. Locri) per presunta posizione irregolare del calciatore CHINDAMO Antonino.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 21/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 136 della Società U.S. ARDORESE avverso la regolarità della gara Giffone – Ardorese (3 – 0) del 05.03.2005 Campionato Terza Categoria (C.L. Locri) per presunta posizione irregolare del calciatore CHINDAMO Antonino. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che alla gara Giffone - Ardorese del 05.03.2005 ha preso parte, nelle file della società ospitante, il calciatore Chindamo Antonino (nato il 28.06.1988); che, al contrario di quanto sostenuto dalla reclamante, il calciatore in questione aveva titolo a prendere parte alla gara suddetta, in quanto alla data della disputa della stessa risultava regolarmente tesserato con la Società Sportiva Giffone; rilevato, pertanto, che il reclamo proposto è infondato; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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