COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 21/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 138 del Sig. DURANTE Giuseppe (società Atletico Belvedere) avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Crotone di cui al Com. Uff. n° 28 del 09.03.2005 (Squalifica per QUATTRO gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 101 del 21/3/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 138 del Sig. DURANTE Giuseppe (società Atletico Belvedere)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Crotone di cui al Com.
Uff. n° 28 del 09.03.2005 (Squalifica per QUATTRO gare).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che dal rapporto dell’arbitro risulta che il calciatore Durante Giuseppe della società Atletico
Belvedere, nel corso della gara Presilana – Atl. Belvedere del 6.03.2005, si è reso responsabile di
minacce nei confronti dell’arbitro e di reiterata istigazione verso il pubblico nel tentativo di procurare
disordini;
ritenuto che la sanzione del Giudice Sportivo è congrua ed adeguata alla natura ed all’entità dei fatti
accertati;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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