COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 4/4/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 118 della Società U.S. KROSIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n° 33 del 16.02.2005 (Regolarità della gara Themesen – Krosia del 6.2.2005).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 107 del 4/4/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 118 della Società U.S. KROSIA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Distrettuale di Rossano di cui al
Comunicato Ufficiale n° 33 del 16.02.2005 (Regolarità della gara Themesen – Krosia del 6.2.2005).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito l’arbitro a chiarimenti;
rilevato che dagli atti del procedimento e unitamente dal supplemento di rapporto redatto dao direttore di
gara risulta in maniera chiara ed inequivoca che i fatti verificatasi nel corso del secondo tempo non hanno
influito sullo svolgimento della gara che è stato portato regolarmente a termine;
che nel corso dell’odierna seduta il direttore di gara ha confermato e chiarito che la gara si è conclusa
regolarmente, dopo il richiamo dello stesso arbitro rivolto ai due capitani;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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