COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO FALCHI ROSSI – GARA FALCHI ROSSI/ROCCO ROSAMILIA DEL 6.3.05 – 1^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO FALCHI ROSSI – GARA FALCHI ROSSI/ROCCO ROSAMILIA DEL 6.3.05 – 1^ CAT. La C.D., letto il reclamo, ritualmente proposto dalla società Falchi Rossi per la gara in epigrafe, avente per oggetto la posizione del calciatore Natale Antonio nato il 22.5.1989 appartenente alla società Rocco Rosamilia, rileva che lo stesso è fondato. Invero da accertamenti esperiti presso il locale U.T. (nota del 24.3.05) risulta che il predetto è calciatore tesserato per la società Rocco Rosamilia a decorrere dal 19.3.2005 (in epoca successiva alla disputa della gara), e privo della relativa autorizzazione richiesta dall’art. 34 NOIF. Poichè nella fattispecie la società Rocco Rosamilia ha impiegato un calciatore che non aveva titolo a partecipare alla gara, essa deve incorrere nella sanzione prevista dall’art.12, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo e di sanzionare la società Rocco Rosamilia con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3: nulla dispone per la tassa, non versata.
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