COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL SALA – GARA REAL SALA / SAN GAETANO PIANESI DEL 19.12.2004 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL SALA – GARA REAL SALA / SAN GAETANO PIANESI DEL 19.12.2004 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo proposto dalla A.C. Real Sala, avverso la deliberazione del Giudice Sportivo, come dal C.U. n. 55 del 23.12.2004; esaminati gli atti del fascicolo d’ufficio; sentiti personalmente il legale rappresentante della società reclamante e il direttore di gara, osserva: un esame attento del referto arbitrale, con l’allegato supplemento, evidenzia situazioni di agitazione e di contestazione, sicuramente animate, ma non valutabili, sul piano strettamente oggettivo, come stato reale di pericolo per l’incolumità personale dell’arbitro o, anche, per la sicurezza sociale. Di fatto, l’arbitro ha precisato, tra l’altro, nel referto di gara, che i dirigenti ed i tesserati della società ospitata, non della reclamante, si sono fattivamente adoperati per sedare gli animi e per evitare i contatti fisici tra i calciatori e l’arbitro. Nell’audizione presso questa C.D., il direttore di gara ha confermato quanto indicato nel referto di gara e nel relativo supplemento, aggiungendo altri dettagli negativi, a carico della reclamante. Al riguardo, questa C.D. non può valutare quali atti idonei a confutare il referto arbitrale di gara (che, com’è noto, configura fonte privilegiata di prova) le dichiarazioni sottoscritte, pur in modo obiettivamente disinteressato, da numerosi tesserati della società S. Gaetano Pianesi ed allegate al reclamo della società Real Sala. Va sottolineato, altresì, che le medesime dichiarazioni non entrano nel merito della decisione arbitrale di sospensione della gara, che, dunque, non può essere inficiata né dalle motivazioni del reclamo, né, a maggior ragione, dalle richiamate dichiarazioni dei tesserati della società S. Gaetano Pianesi. Quanto alle impugnazioni delle sanzioni disciplinari, un attento ed obiettivo esame delle singole posizioni soggettive conduce alla doverosa valutazione che, mentre le inibizioni inflitte al dirigente, sig. Francesco Senerchia, ed all’allenatore, sig. Raffaele Bilotti, debbano essere confermate, in quanto corrispondenti all’effettiva gravità dei rispettivi comportamenti, possano, viceversa, essere ridotte sia l’ammenda (che appare meglio commisurata in euro 300,00, sulla base della circostanza che, alla luce delle innanzi esposte considerazioni, la responsabilità oggettiva della società appare ridimensionata), sia, in un più equo rapporto tra infrazione e sanzione consequenziale, le squalifiche inflitte ai calciatori. P.Q.M. DELIBERA di confermare le decisioni del Giudice Sportivo, in ordine alla punizione sportiva della perdita della gara, con il punteggio di 0-3, a carico della società Real Sala, nonché in ordine alle inibizioni a carico dei tesserati, sigg. Francesco Senerchia e Raffaele Bilotti; di accogliere parzialmente il reclamo, con la riduzione degli altri provvedimenti: dell’ammenda, entro il limite di euro 300,00; delle squalifiche ai calciatori, come segue: Brunetto Vincenzo, a tutto il 30 giugno 2007; Grassi Luigi, a tutto il 31 dicembre 2006; Sorrentino Walter, a tutto il 30 settembre 2006; De Pisapia Nicola, a tutto il 19 febbraio 2006; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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