COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL OPLONTI – GARA REAL OPLONTI/VIS OPLONTI DEL 12.3.05 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO REAL OPLONTI – GARA REAL OPLONTI/VIS OPLONTI DEL 12.3.05 – 2^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, rileva che lo stesso va dichiarato inammissibile. Invero, il reclamo è stato spedito il 21.3.2005, con raccomandata n. 12522751901-1, ovvero oltre il termine prescritto dall’art. 42, comma 3, C.G.S. (sette giorni dalla data di svolgimento della gara). P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo e dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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