COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO NUOVA NOCERA SUP.- GARA BOYS SALERNO/N.NOCERA S. DEL 13.3.05 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO NUOVA NOCERA SUP.- GARA BOYS SALERNO/N.NOCERA S. DEL 13.3.05 – 2^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è inammissibile. Invero, la società Nuova Nocera Superiore, a norma dell’art. 24, commi 3 e 5, lettera b, trattandosi d’irregolare svolgimento della gara, era tenuta a preannunciare il reclamo entro le ore 24 del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce il reclamo medesimo. Poiché, nella fattispecie, non risulta essere stato formalizzato alcun preannuncio di reclamo; P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare il ricorso inammissibile e dispone addebitarsi la tassa non versata sul conto della società.
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