COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2005 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO LA MORGIA – GARA OLMERI CLUB/LA MORGIA DEL 23.01.05 – 3^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2005
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO LA MORGIA – GARA OLMERI CLUB/LA MORGIA DEL 23.01.05 – 3^ CAT.
La C.D., letto il reclamo della società La Morgia, rileva che lo stesso non risulta essere stato comunicato alla controparte. Pertanto, essendo mancato uno dei requisiti essenziali ai fini della validità del reclamo (ovvero, l’allegazione della ricevuta della raccomandata postale rimessa alla società controparte, come dall’art. 42, comma 6, C.G.S.), il reclamo medesimo deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M.
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo e dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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