COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°33 del 23/03/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 80 RECLAMO PROPOSTO DA POL.SOGLIANESE avverso squalifica per 3 giornate calc.MAZZOLI FRANCESCO delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 35 del 16.3.2005 gara CERVIA 2000 – SOGLIANESE del 13.3.2005
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°33 del 23/03/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA
80 RECLAMO PROPOSTO DA POL.SOGLIANESE
avverso squalifica per 3 giornate calc.MAZZOLI FRANCESCO
delibera del G.S. del C.P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 35 del 16.3.2005
gara CERVIA 2000 - SOGLIANESE del 13.3.2005
La POL.SOGLIANESE ricorre avverso il provvedimento sopra riportato affermando che il
calc.MAZZOLI "non ha assolutamente cercato di aggredire gli avversari ed il loro Allenatore a fine partita".
Ritiene "pertanto vi sia stato un errore di trascrizione del referto arbitrale o ad uno scambio di persona". Chiede
la riduzione della sanzione a due giornate di gara.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, integralmente confermando il referto
originario, ha ribadito che, a fine gara, il calc.MAZZOLI FRANCESCO, capitano della POL.SOGLIANESE, la cui
identificazione è fuori di ogni dubbio, urlava insulti all’indirizzo di tesserati della compagine avversaria,
giungendo anche a strattonarne l’allenatore, venendo poi bloccato dagli addetti alla forza pubblica sostitutiva,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica per 3 giornate del calc.MAZZOLI
FRANCESCO.
Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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