COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 31/03/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CALCIO A CINQUE – SERIE C 83 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.REAL CASALGRANDE avverso ripetizione gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 31 del 9.3.2005 gara ATLETIC RAVENNA – REAL CASALGRANDE del 19.2.2005
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°34 del 31/03/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CALCIO A CINQUE – SERIE C
83 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.REAL CASALGRANDE
avverso ripetizione gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 31 del 9.3.2005
gara ATLETIC RAVENNA – REAL CASALGRANDE del 19.2.2005
L’A.S.REAL CASALGRANDE ricorre avverso il sopra riportato provvedimento contestando che non
esistessero i presupposti per la sospensione della gara. Il rapporto dell’arbitro ed il supplemento parlano chiaramente di una
gara sospesa per invasione di campo, posta in essere da un gruppo di sostenitori (una decina circa) che cercavano il
contatto con i giocatori della squadra ospite. Tutto ciò preceduto dal lancio, pochi istanti prima,di una bottiglietta di plastica
all’indirizzo del direttore di gara, il quale, sia nel primo caso che nel secondo(invasione) chiedeva l’intervento della forza
pubblica sostitutiva, la quale dichiarava la sua impotenza ad intervenire. L’arbitro ha quindi operato correttamente in quanto
ha cercato con tutti i mezzi in suo possesso di riportare la situazione alla normalità. Esistevano dunque tutti i presupposti
per la sospensione della gara, contrariamente a quanto affermato dalla delibera del G.S., che reputa non grave una invasione
di campo e fa riferimento ad una sentenza della C.A.F. che, peraltro, non può essere applicata nel caso specifico in quanto
parla di una gara indebitamente sospesa per fatti che avevano momentaneamente turbato lo svolgimento del gioco ed erano
imputabili a tesserati, giocatori delle due società. A differenza del caso nostro dove trattasi di invasione di campo da parte
di sostenitori locali che mettono a rischio la incolumità degli arbitri e dei giocatori. Chiede l’annullamento del provvedimento
ed il conseguente ripristino del risultato conseguito sul campo.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario ha ribadito
che : 1) dopo la segnatura della rete del pareggio da parte dell’A.S.REAL CASALGRANDE veniva lanciata in campo una
bottiglia di plastica vuota che cadeva a non più di mezzo metro di distanza dalla sua persona e che in tale frangente
chiedeva all’unico addetto alla forza pubblica sostitutiva di sistemarsi nella zona dove il pubblico locale , non separato da
trensenne, iniziava a dare segni di grande irrequietezza; 2) che alla segnatura della rete del vantaggio da parte
dell’A.S.REAL CASALGRANDE, alla esultanza dei calciatori di detta compagine, un gruppo(circa dieci persone)di
sostenitori locali entrava sul terreno di gioco, con decise intenzioni aggressive, cercando il contatto con l’arbitro e con il
portiere della squadra ospite; 3) chiedeva nuovamente l’assistenza dell’addetto alla forza pubblica sostitutiva che rispondeva
“di non poter far nulla” e, quindi, emetteva il triplice fischio di chiusura anticipata, in quanto veniva meno la sicurezza per
entrambi gli ufficiali di gara e per la squadra ospite, guadagnando precipitosamente lo spogliatoio, insieme al secondo
arbitro; 4) dall’interno dello spogliatoio udiva colpi alla porta, offese e minacce provenienti dal gruppo di persone entrate sul
terreno di gioco;
- valutata che la gravità della situazione venutasi a creare in relazione al comportamento dei sostenitori
locali - nei confronti dei quali, come detto sopra, l’arbitro aveva chiesto l’intervento degli addetti alla forza pubblica
sostitutiva, rappresentata da un unico addetto, senza ottenere risultati - è stata determinante nella decisione da parte
dell’arbitro di sospendere l’incontro;
805
- visto l’art. 12 del C.G.S.,
d e l i b e r a
- di infliggere all’A.S.ATLETICO RAVENNA la punizione sportiva della perdita per 0 - 6 della gara
ATLETICO RAVENNA – REAL CASALGRANDE del 19.2.2005.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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