COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 31/03/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CALCIO A CINQUE – SERIE C 83 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.REAL CASALGRANDE avverso ripetizione gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 31 del 9.3.2005 gara ATLETIC RAVENNA – REAL CASALGRANDE del 19.2.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 31/03/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CALCIO A CINQUE – SERIE C 83 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.REAL CASALGRANDE avverso ripetizione gara delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 31 del 9.3.2005 gara ATLETIC RAVENNA – REAL CASALGRANDE del 19.2.2005 L’A.S.REAL CASALGRANDE ricorre avverso il sopra riportato provvedimento contestando che non esistessero i presupposti per la sospensione della gara. Il rapporto dell’arbitro ed il supplemento parlano chiaramente di una gara sospesa per invasione di campo, posta in essere da un gruppo di sostenitori (una decina circa) che cercavano il contatto con i giocatori della squadra ospite. Tutto ciò preceduto dal lancio, pochi istanti prima,di una bottiglietta di plastica all’indirizzo del direttore di gara, il quale, sia nel primo caso che nel secondo(invasione) chiedeva l’intervento della forza pubblica sostitutiva, la quale dichiarava la sua impotenza ad intervenire. L’arbitro ha quindi operato correttamente in quanto ha cercato con tutti i mezzi in suo possesso di riportare la situazione alla normalità. Esistevano dunque tutti i presupposti per la sospensione della gara, contrariamente a quanto affermato dalla delibera del G.S., che reputa non grave una invasione di campo e fa riferimento ad una sentenza della C.A.F. che, peraltro, non può essere applicata nel caso specifico in quanto parla di una gara indebitamente sospesa per fatti che avevano momentaneamente turbato lo svolgimento del gioco ed erano imputabili a tesserati, giocatori delle due società. A differenza del caso nostro dove trattasi di invasione di campo da parte di sostenitori locali che mettono a rischio la incolumità degli arbitri e dei giocatori. Chiede l’annullamento del provvedimento ed il conseguente ripristino del risultato conseguito sul campo. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario ha ribadito che : 1) dopo la segnatura della rete del pareggio da parte dell’A.S.REAL CASALGRANDE veniva lanciata in campo una bottiglia di plastica vuota che cadeva a non più di mezzo metro di distanza dalla sua persona e che in tale frangente chiedeva all’unico addetto alla forza pubblica sostitutiva di sistemarsi nella zona dove il pubblico locale , non separato da trensenne, iniziava a dare segni di grande irrequietezza; 2) che alla segnatura della rete del vantaggio da parte dell’A.S.REAL CASALGRANDE, alla esultanza dei calciatori di detta compagine, un gruppo(circa dieci persone)di sostenitori locali entrava sul terreno di gioco, con decise intenzioni aggressive, cercando il contatto con l’arbitro e con il portiere della squadra ospite; 3) chiedeva nuovamente l’assistenza dell’addetto alla forza pubblica sostitutiva che rispondeva “di non poter far nulla” e, quindi, emetteva il triplice fischio di chiusura anticipata, in quanto veniva meno la sicurezza per entrambi gli ufficiali di gara e per la squadra ospite, guadagnando precipitosamente lo spogliatoio, insieme al secondo arbitro; 4) dall’interno dello spogliatoio udiva colpi alla porta, offese e minacce provenienti dal gruppo di persone entrate sul terreno di gioco; - valutata che la gravità della situazione venutasi a creare in relazione al comportamento dei sostenitori locali - nei confronti dei quali, come detto sopra, l’arbitro aveva chiesto l’intervento degli addetti alla forza pubblica sostitutiva, rappresentata da un unico addetto, senza ottenere risultati - è stata determinante nella decisione da parte dell’arbitro di sospendere l’incontro; 805 - visto l’art. 12 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere all’A.S.ATLETICO RAVENNA la punizione sportiva della perdita per 0 - 6 della gara ATLETICO RAVENNA – REAL CASALGRANDE del 19.2.2005. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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