COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 31/03/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CALCIO A CINQUE – SERIE D 84 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.SPORT 2000 avverso delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 34 del 10.3.2005 gara KIMERA – SPORT 2000 del 19.2.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°34 del 31/03/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CALCIO A CINQUE – SERIE D 84 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.SPORT 2000 avverso delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 34 del 10.3.2005 gara KIMERA – SPORT 2000 del 19.2.2005 L’A.S.SPORT 2000 ricorre avverso il provvedimento sopra indicato affermando che “se l’arbitro ha identificato il n.8 (Di Domenico Vincenzo), come recita la delibera del G.S. e come in realtà è avvenuto, lo ha fatto tramite un valido documento di identità che era stato regolarmente presentato insieme alla lista ed ai documenti degli altri giocatori che hanno preso parte alla gara. Il problema nasce dal fatto che la società SPORT 2000 ha consegnato 2 copie della lista in questione ed in una inavvertitamente non è stato trascritto il nome e cognome del n.8 Di Domenico Vincenzo e l’arbitro ha lasciato la lista completa, utilizzata al momento dell’appello, alla società avversaria. Da ciò si deduce che il n.8 Di Domenico Vincenzo ha preso parte alla gara in maniera più che regolare, in quanto ne aveva pieno titolo essendo un giocatore tesserato per la società SPORT 2000 ed aveva pieno diritto di scendere in campo, avendo l’arbitro effettuato il regolare riconoscimento”. “Si chiede l’annullamento della delibera in oggetto, con il conseguente ripristino del risultato conseguito sul campo o quantomeno, in subordine, la ripetizione della gara in quanto, se errore vi è stato, detto errore è imputabile al direttore di gara, che avrebbe permesso la partecipazione alla gara ad un giocatore privo di documento e quindi si configurerebbe l’errore tecnico. Si vuole altresì rendere noto che il n.8 è un ex arbitro ed il direttore di gara lo conosce personalmente, tanto è vero che quando si è accorto della mancanza nella lista in suo possesso dei dati del n.8 – Di Domenico Vincenzo – lo ha contattato telefonicamente per chiedergli gli estremi del suo documento. L’arbitro può far partecipare alla gara anche un giocatore privo di documento(cosa non verificatasi nella fattispecie), tramite la conoscenza personale”. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, ha integralmente confermato il referto originario, dal quale si rileva che all’atto di redigere detto atto;, sul quale avrebbe dovuto indicare le generalità del calciatore dell’A.S.SPORT 2000 indossante la maglia n.8, espulso nel corso dell’incontro, si avvedeva che nella riga relativa al n.8 della distinta giocatori non era indicato alcun nominativo; - preso atto altresì che l’arbitro ha dichiarato di non avere mai identificato e di non conoscere il calciatore che indossava la maglia n.8, il nome del quale gli è stato fatto, ad incontro terminato, dall’osservatore arbitrale; - contestato l’assunto della reclamante che prefigura un eventuale errore tecnico dell’arbitro “che avrebbe permesso la partecipazione alla gara ad un giocatore privo di documento”, mentre trattasi, nell’accaduto, di partecipazione alla gara di calciatore non avente titolo per prendere parte all’incontro; - valutato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, la decisone assunta in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso proposto dall’A.S.SPORT 2000, con la conferma dei provvedimenti di cui alla delibera del G.S. del C.P. di Bologna impugnata. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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