COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 06/04/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO DI II^ CATEGORIA 86 RECLAMO PROPOSTO DA G.S.BOCA BARCO avverso squalifica per 3 giornate calc.ROCCHI MASSIMO e PAGLIA MILER delibera del G.S. del C.P. di Reggio Emilia contenuta nel C.U.n. 32 del 23.3.2005 gara BOCA BARCO – GUASTALLA del 20.3.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°35 del 06/04/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONAT O DI III^ CATEGORIA 87 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.VIRTUS TRE VILLAGGI avverso ripetizione gara delibera del G.S. del C. P. di Rimini contenuta nel C.U.n. 36 del 10.3.2005 gara VIRTUS TRE VILLAGGI – MULAZZANO del 6.3.2005 827 L’A.C.VIRTUS TRE VILLAGGI ricorre avverso il provvedimento sopra indicato ritenendolo non conforme ai fatti accaduti. “A fine partita il direttore di gara consegnava ai dirigenti acc. i documenti; successivamente, mentre si recava alla propria auto, consegnava sempre al dirigente acc. il rapporto della gara con annotati ammonizioni e espulsioni avvenute durante la gara, come da documenti allegati. Evidentemente al giudice è stato consegnato un ulteriore referto diverso da quello consegnato al dirigente della società TRE VILLAGGI, da questo si evidenzia la decisione della ripetizione della gara. La società TRE VILLAGGI non ricevendo nessuna comunicazione, si è vista annullare la gara e chiede che il provvedimento venga annullato con la conferma del risultato conseguito sul campo”. La Commissione, - premesso che il foglio contenente le ammonizioni ed espulsioni che viene consegnato dall’arbitro alle società, a fine gara, non rappresenta un atto ufficiale ma solo una comunicazione di cortesia; - visti gli atti ufficiali; - considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che al momento della redazione del documento, si è accorto di avere, nel finale di gara, erroneamente espulso per seconda ammonizione, ritenendolo già ammonito in precedenza, il calc.Castellani Enea dell’A.C.Mulazzano 82, aggiungendo che, alla ripresa del gioco, a seguito di calcio di punizione, l’A.C.Virtus Tre Villaggi perveniva alla segnatura di una rete(la partita terminava con il risultato : VIRTUS TRE VILLAGGI 2 – MULAZZANO 1); - valutato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, la decisone assunta in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso proposto dall’A.C. VIRTUS TRE VILLAGGI, con la conferma della disposizione della ripetizione della gara. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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