COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 79 del 24/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CANALE MONTERANO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI MANCINI ANDREA E VERBIGRAZIA EDOARDO PARTECIPANTI ALLA GARA REAL FINANZA – CANALE MONTERANO DEL 13.3.2005 – CAMPIONATO DI I CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 79 del 24/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CANALE MONTERANO PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI MANCINI ANDREA E VERBIGRAZIA EDOARDO PARTECIPANTI ALLA GARA REAL FINANZA – CANALE MONTERANO DEL 13.3.2005 – CAMPIONATO DI I CATEGORIA La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § rilevato che la reclamante deduce l’irregolare posizione dei calciatori MANCINI ANDREA E VERBIGRAZIA EDOARDO della Società REAL FINANZA in quanto in posizione di squalifica a seguito della decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 76 dell’11.3.2005 di squalifica per 1 gara effettiva per recidività in ammonizione; § lette le controdeduzioni della Società REAL FINANZA che deduce di non aver potuto avere cognizione del Com. Uff. citato in quanto impossibilitato a collegarsi alla rete Internet dal computer della sede sociale e che non avevano ricevuto il fax inviato dal Comitato Regionale Lazio; § ritenuto che quanto affermato dalla reclamante trova puntuale riscontro negli atti ufficiali, mentre non si può conferire alcuna rilevanza alle difese della Società REAL FINANZA, in quanto per l’art. 17 n. 11 del CGS, tutti i provvedimenti si intendono conosciuti, con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione sul Comunicato Ufficiale DELIBERA § di accogliere il reclamo e di comminare alla Soc. REAL FINANZA la punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3 e l’ammenda di € 100,00; § di inibire il Dirigente Accompagnatore, Sig. NOBILE GIUSEPPE fino al 7.4.2005; § di squalificare il calciatore MANCINI ANDREA e VERBIGRAZIA EDOARDO per 1 giornata ulteriore di gara. § La tassa reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it