COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 79 del 24/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN GIOVANNI PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI REALI ANDREA, PITOLLI PAOLO E SAMBUCINI GIOVANNI PARTECIPANTE ALLA GARA SAN GIOVANNI – MONTECOMPATRI del 13.3.2005 – Campionato di II Categoria
COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 79 del 24/3/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SAN GIOVANNI PER POSIZIONE IRREGOLARE DEI CALCIATORI REALI ANDREA, PITOLLI PAOLO E SAMBUCINI GIOVANNI PARTECIPANTE ALLA GARA SAN GIOVANNI – MONTECOMPATRI del 13.3.2005 – Campionato di II Categoria
La Commissione Disciplinare;
§ visto il reclamo in epigrafe;
§ rilevato che la reclamante deduce l’irregolare posizione dei calciatori REALI ANDREA, PITOLLI PAOLO e SAMBUCINI GIOVANNI (Montecompatri) in quanto in posizione di squalifica a seguito della decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 76 dell’11.3.2005, per 1 gara effettiva per recidività in ammonizione;
§ osservato che quanto dedotto trova puntuale riscontro negli atti ufficiali e la posizione dei calciatori in questione deve essere considerata irregolare;
DELIBERA
§ di accogliere il reclamo e di comminare alla Soc. MONTECOMPATRI la punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 3 e l’ammenda di € 100,00;
§ di inibire il Dirigente Accompagnatore, Sig. SANTORO GIOVANNI fino all’8.4.2005;
§ di squalificare i calciatori REALI ANDREA, PITOLLI PAOLO e SAMBUCINI GIOVANNI per 1 giornata ulteriore di gara.
§ La tassa reclamo va restituita.
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