COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 79 del 24/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ RES BLU 92 SRL AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 74 DEL 2.3.2005 (Gara: COLONNA – RES BLU 92 del 2.3.2005 – Campionato Calcio a 11 Femminile)
COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it
Comunicato Ufficiale N° 79 del 24/3/2005
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ RES BLU 92 SRL AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 74 DEL 2.3.2005
(Gara: COLONNA – RES BLU 92 del 2.3.2005 – Campionato Calcio a 11 Femminile)
La Commissione Disciplinare;
§ visto il reclamo in epigrafe;
§ rilevato che il reclamo proposto risulta privo della necessaria sottoscrizione, da talchè non è possibile comprendere il soggetto che in concreto ha presentato il reclamo;
§ considerato che la mancata sottoscrizione del reclamo costituisce – per costante orientamento degli Organi Federali – motivo di inammissibilità del reclamo;
DELIBERA
§ di ritenere inammissibile il reclamo proposto;
§ la tassa di reclamo va incamerata.
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