COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 79 del 24/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASTEL MADAMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BONAMONETA PAOLO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF.N. 75 DEL 10.3.2005 (Gara: CASTEL MADAMA – MONTEROTONDO SCALO del 6.3.2005 – Campionato Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 79 del 24/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASTEL MADAMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BONAMONETA PAOLO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF.N. 75 DEL 10.3.2005 (Gara: CASTEL MADAMA – MONTEROTONDO SCALO del 6.3.2005 – Campionato Promozione) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § considerato che il reclamo proposto non conduce ad una diversa valutazione dei fatti, in quanto gli argomenti addotti a difesa del comportamento del calciatore sanzionato non risultano assumibili in questa sede; § rilevato, come è noto, che il referto arbitrale possiede natura di prova privilegiata e che in base ad esso la sanzione irrogata in primo grado risulta appena congrua in relazione alle ripetute violazioni commesse; DELIBERA § di respingere il reclamo proposto e per l’effetto confermare la sanzione irrogata in primo grado. § La tassa di reclamo va incamerata.
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