COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 79 del 24/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. NUOVA ROMA 70 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.10.2005 A CARICO DEL CALCIATORE TIDEI ALESSIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF.N. 75 DEL 10.3.2005 (Gara: CENTRO GIANO – NUOVA ROMA 70 del 6.3.2005 – Camp. II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 79 del 24/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. NUOVA ROMA 70 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.10.2005 A CARICO DEL CALCIATORE TIDEI ALESSIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF.N. 75 DEL 10.3.2005 (Gara: CENTRO GIANO – NUOVA ROMA 70 del 6.3.2005 – Camp. II Categoria) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § considerato che le argomentazioni addotte dalla reclamante possono ritenersi parzialmente assumibili; § che, in effetti, il comportamento del calciatore va ricondotto ad una atteggiamento di protesta, manifestata in maniera scomposta ed offensiva, ma senza alcun intento di aggressività ; § che, pertanto, la sanzione inflitta può essere parzialmente rivisitata; DELIBERA § di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore TIDEI ALESSIO dal 31.10.2005 al 31.5.2005. § La tassa reclamo va restituita.
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