COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 79 del 24/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ BRACCIANO 1910 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CECCARELLI GIOVANNI E DI AMMENDA DI € 75,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF.N. 75 DEL 10.3.2005 (Gara: BRACCIANO 1910 – MRXI TRE FONTANE del 5.3.2005 – Camp. Jun. Reg. Fascia B)

COMITATO REGIONALE LAZIO - STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it Comunicato Ufficiale N° 79 del 24/3/2005 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ BRACCIANO 1910 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE CECCARELLI GIOVANNI E DI AMMENDA DI € 75,00 A CARICO DELLA SOCIETA’ ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF.N. 75 DEL 10.3.2005 (Gara: BRACCIANO 1910 – MRXI TRE FONTANE del 5.3.2005 – Camp. Jun. Reg. Fascia B) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § rilevato che dall’interposto reclamo non emergono fatti e/o elementi tali da poter indurre questa Commissione a rivisitare la squalifica inflitta; § considerato che il comportamento del giocatore CECCARELLI GIOVANNI, così come descritto sia nel referto dell’arbitro sia nel reclamo della Società, appare in ogni caso ingiurioso ed irriguardoso; § considerato inoltre che il comportamento del pubblico, a prescindere dal reale numero di quest’ultimo, è da ritenersi parimenti censurabile; DELIBERA § di respingere il reclamo proposto e per l’effetto conferma la squalifica per 4 gare a carico del calciatore CECCARELLI GIOVANNI e l’ammenda di € 75,00 a carico della Società BRACCIANO 1910. § La tassa di reclamo va incamerata.
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