CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Procedimento di conciliazione DEL 5/04/2005 TRA A.S. Vicenza contro Federazione Italiana Pallacanestro e Pallacanestro Interclub e Giants Marghera

CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Procedimento di conciliazione DEL 5/04/2005 TRA A.S. Vicenza contro Federazione Italiana Pallacanestro e Pallacanestro Interclub e Giants Marghera Procedimento di conciliazione Verbale dell’incontro di martedì 5 aprile 2005 Luogo: Stadio Olimpico – Curva Sud - ROMA CONCILIATORE: Avv. Marcello De Luca Tamajo Ufficio di Segreteria : Andrea Gruttadauria PARTE ISTANTE: A.S. Vicenza CONTROPARTI: Federazione Italiana Pallacanestro Pallacanestro Interclub Giants Marghera CONVOCATI: A.S. Vicenza Federazione Italiana Pallacanestro Pallacanestro Interclub Giants Marghera PRESENTI: per la A.S. Vicenza: l’Avv. Giorgio Di Matteo per la Federazione Italiana Pallacanestro: il Prof. Avv. Guido Valori Il Conciliatore prende atto della presenza dell’Avv. Giorgio Di Matteo difensore della parte istante, della presenza del Prof. Avv. Guido Valori, difensore della FIP, nonché procuratore della FIP stessa in virtù di mandato del Presidente Federale Prof. Fausto Maifredi del 04.04.2005 che viene allegato agi atti. Il Conciliatore prende altresì atto dell’assenza di rappresentanti della Soc. Pallacanestro Interclub e della Soc. Giants Marghera – non costituitesi nel presente procedimento - benché regolarmente convocati alla prima riunione e avvisati della riunione odierna. Le parti dichiarano di essere addivenute ad una conciliazione alle seguenti condizioni: 1. la FIP, nell’ambito della propria autonomia decisionale, nonché della propria funzione di regolamentazione dell’attività svolta e di garanzia degli interessi di tutte le società ad essa affiliate, allo scopo di definire transattivamente la controversia, stabilisce che la gara 002726 del 07.11.2004 disputata tra la Sernavimar Marghera e la Ferrari Casa Vicenza venga omologata con il risultato conseguito sul campo di 82 a 60 a favore della Ferrari Casa Vicenza, anziché con quello di 20 a 0 a favore della Sernavimar Marghera e di cui al provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale, C.U. n. 250 del 09.11.2004, confermato dalla decisione della Corte Federale dell’11.01.2005. La FIP si impegna ad adottare ogni consequenziale provvedimento. 2. la Ferrari Casa Vicenza al fine di definire transattivamente la vicenda, nel prendere atto e nell’accettare quanto stabilito dalla FIP in via transattiva al precedente punto 1, versa alla FIP l’importo di € 500,00 (EURO cinquecento/00) a mezzo di assegno bancario della UNIPOL Banca n. 0907659870 intestato alla FIP e non trasferibile. 3. la Ferrari Casa Vicenza dichiara di accettare la soluzione transattiva così come innanzi indicata in relazione alla complessiva istanza di conciliazione di cui al presente procedimento e dichiara pertanto di rinunciare ad impugnare in qualsivoglia sede i suindicati provvedimenti del Giudice Sportivo Nazionale e della Corte Federale per quanto concerne la gara n. 002713 del 31.10.2004 tra la Ferrari Casa Vicenza e la Pallacanestro Interclub Muggia. 4. la FIP nell’incassare la somma di € 500,00 (EURO 500/00) dichiara di accettare la stessa a titolo transattivo in relazione alla complessiva vertenza promossa dalla Ferrari Casa Vicenza con l’istanza di conciliazione proposta in data 01.02.2005. 5. le parti concordano che l’onorario del Conciliatore per il presente procedimento, pari ad € 207,80 (EURO duecentosette/80), oltre oneri di legge, sia esclusivamente a carico della parte istante che si impegna ad effettare il relativo bonifico bancario sul c/c della Camera. 6. a seguito dell’avvenuta conciliazione le parti reciprocamente dichiarano di non avere più nulla a pretendere in relazione alla presente controversia e di rinunziare ad ogni eventuale diritto ad essa connesso. Con la sottoscrizione del presente verbale le parti tutte si impegnano a dare esecuzione a quanto convenuto. Il Conciliatore dà mandato alla Segreteria della Camera di trasmettere il presente verbale anche a mezzo fax alla Soc. Pallacanestro Interclub e alla Soc. Giants Marghera. Il verbale è stato riletto, confermato e sottoscritto. PARTE ISTANTE F.to Avv. Giorgio Di Matteo CONTROPARTI Federazione Italiana Pallacanestro F.to Prof. Avv. Guido Valori Pallacanestro Interclub Giants Marghera IL CONCILIATORE F.to Avv. Marcello De Luca Tamajo Il presente verbale è stato protocollato nel Registro dell’Ufficio di Segreteria della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport in data 5 aprile 2005 al numero 0458 Conc. Roma, 5 aprile 2005
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