CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 15/03/2005 TRA FABRIZIO CASTORI contro F.I.G.C.
CONI – Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport –Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it LODO ARBITRALE DEL 15/03/2005 TRA FABRIZIO CASTORI contro F.I.G.C.
IL COLLEGIO ARBITRALE così composto: - Avv. Carlo Guglielmo IZZO Presidente
- Prof. Avv. Massimo COCCIA Arbitro
- Avv. Ciro PELLEGRINO Arbitro ha pronunciato il seguente LODO ARBITRALE nella controversia insorta TRA FABRIZIO CASTORI, nato a S. Severino Marche (Mc) l’11.07.54, rappresentato e difeso dall’Avv. Mattia Grassani del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Bologna, Via De’ Marchi n. 4/2, in virtù di procura speciale in calce all’istanza di arbitrato
E
FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO - F.I.G.C., in persona del Presidente Dr. Franco Carraro, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Po n. 9, in virtù di procura prodotta nella fase conciliativa.
I. FATTO
I.1 Con decisione pubblicata nel C.U. n. 324/C del 21/06/2004, il Giudice Sportivo c/o la Lega Professionisti Serie C, a seguito della gara play-off Lumezzane-Cesena del 20/06/2004, valevole per il campionato di Serie C/1, girone A, stagione sportiva 2003/2004, ai sensi dell’art.
14, lettera g), C.G.S., irrogava al Sig. Fabrizio Castori, nella qualità di allenatore del Cesena, la squalifica per un periodo effettivo di tre anni, con scadenza 30 luglio 2007, “perché durante
la gara, intervenendo a seguito di atteggiamento offensivo e provocatorio assunto da un calciatore locale verso i componenti della panchina, e, pur avendo costatato che ne era derivata una diffusa e generalizzata colluttazione tra i calciatori delle due società, alla medesima prendeva attivamente parte, scagliandosi, in particolare, nei confronti del calciatore Sella Michele della società Lumezzane, che colpiva, con estrema violenza, al volto con un pugno; inoltre, e nello stesso contesto, egli prendeva a colpire o cercava di colpire i calciatori locali, segnata- mente, poi, scagliandosi contro il calciatore Strada Pietro Marco del Lumezzane che era caduto a terra a seguito di una testata e di un pugno al viso che lo stesso Castori gli aveva inferto; nel mentre il calciatore suddetto si trovava disteso per terra, il Castori continuava a sferrargli violenti calci in varie parti del corpo; solo l’intervento delle forze dell’ordine e di addetti federali, consentiva di bloccare il Castori ed allontanarlo dal luogo dei fatti; sanzione proporzionata alla estrema gravità dei fatti ed aggravata dalla qualifica rivestita dal Castori”.
Con reclamo interposto in data 28/06/2004, il Sig. Fabrizio Castori adiva la Commissione Disciplinare c/o la Lega Professionisti Serie C, perché riformasse, in tutto o in parte, la decisione del Giudice Sportivo, riducendo la sanzione inflitta nella misura di mesi tre, ovvero in quella ritenuta di giustizia, anche unitamente a pena pecuniaria.
La Commissione Disciplinare c/o Lega Nazionale Professionisti, con C.U. n. 340/C del
21/07/2004, accoglieva parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica sino al 30/06/2006. Successivamente, il Sig. Fabrizio Castori presentava ricorso, ai sensi dell’art. 33, 2 comma, lettera a), del C.G.S., avanti alla C.A.F., chiedendo la riforma della decisione della Commissione Disciplinare, ma la C.A.F. respingeva l’appello con decisione in data 2 agosto 2004.
II. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO ARBITRALE
II.1. In data 9.08.04 Fabrizio Castori presentava istanza di conciliazione alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, chiedendo l’esperimento di un tentativo di conciliazione tra le parti al fine di una composizione amichevole della controversia. A seguito della dichiarazione di voler abbandonare la procedura conciliativa, ai sensi dell’art. 4, comma 4, del Regolamento della Camera, il Conciliatore nominato dalla Camera, Avv. Marcelli Melandri, nella riunione del 21 settembre 2004, alla quale si era presentata anche la F.I.G.C., dichiarava conclusa la procedura per mancato accordo.
II.2. In data 13 ottobre 2004, Fabrizio Castori proponeva istanza di arbitrato a questa Camera, assumendo che la decisione assunta nei diversi gradi di giudizio dagli organi di giustizia sportiva della F.I.G.C. era contraddittoria, viziata e meritevole di essere riformata, in quanto egli
aveva commesso solo una minima parte degli addebiti contestati. A suo giudizio, i giudici sportivi avevano travisato i fatti, valorizzando esclusivamente il rapporto arbitrale e impedendo in tal modo una corretta ricostruzione della fattispecie esaminata. Assumeva in particolare che, contrariamente a quanto riportato nel referto dall’arbitro, egli non aveva in alcun modo colpito il giocatore Sella nel corso dell’intera rissa, né era mai entrato in colluttazione con questi. Tale addebito, pertanto, era soltanto il frutto di un errore percettivo in cui sarebbe in- corso il direttore di gara, il quale non avrebbe potuto avere, nell’immediatezza, un’esaustiva e precisa percezione di tutto quanto accaduto.
Assumeva, infine, il Castori che era insussistente anche l’altro addebito a lui contestato, secondo il quale egli si sarebbe allontanato dal luogo della lite “solo in seguito all’intervento delle forze dell’ordine e degli addetti federali” . Precisava al riguardo che, contrariamente a quanto ritenuto nelle decisioni sopra richiamate, il suo rientro in panchina era avvenuto in maniera del tutto autonoma e spontanea, senza l’intervento di altre persone.
In conclusione, gli addebiti a lui mossi andavano ridimensionati, in quanto egli non aveva mai colpito il calciatore Sella né infierito su chicchessia si trovasse a terra, né aveva tentato di aggredire altri calciatori, né aveva desistito dalla propria opera a causa dell’intervento delle forze dell’ordine e di addetti federali. L’unica condotta a lui ascrivibile era consistita unica- mente in. “1) un colpo alla nuca e 2) una spinta con tutto il corpo in danno del solo tesserato Strada”.
Assumeva poi il Castori che la sanzione a lui inflitta era iniqua e sproporzionata, sia per il ridimensionamento degli addebiti sia perché gli organi della giustizia sportiva non avevano valutato la circostanza attenuante della mancata premeditazione e della presenza di una palese provocazione, rappresentata dalla frase offensiva pronunciata dal Sella all’indirizzo della panchina del Cesena. Sul punto richiamava numerose decisioni emesse dagli organi della giustizia sportiva in materia di illeciti disciplinari, evidenziando come le sanzioni inflitte nei casi richiamati erano di gran lunga inferiori a quella a lui comminata, nonostante la maggiore gravità dei fatti da quelle decisioni esaminati.
Il Castori, quindi, rassegnava le presenti conclusioni: “ Voglia il Collegio Arbitrale, in accoglimento del presente ricorso, ridurre la sanzione irrogata al Sig. Fabrizio Castori, quantomeno nella misura di mesi 3 (tre) di inibizione dalle gare ufficiali, ovvero in quella diversa, me- no affittiva, rispetto a quanto statuito dagli organi della giustizia sportiva federale”.
II.3. In data 20 ottobre 2004 la convenuta F.I.G.C. replicava con memoria di costituzione, eccependo in via pregiudiziale e preliminare l’improcedibilità della domanda di arbitrato sotto due differenti profili: 1) l’istante non si sarebbe impegnato a rispettare e fare propria la decisione della Camera Arbitrale come prescritto, a pena di improcedibilità, dall’ articolo 8 com- ma 2 del Regolamento della Camera; 2) nell’istanza di arbitrato non sarebbe stato indicato l’arbitro né fornito alcuna indicazione per la sua scelta.
Nel merito, la Federazione convenuta proponeva domanda riconvenzionale chiedendo l’inasprimento della squalifica comminata al Castori almeno sino al 30 luglio 2007, come in precedenza stabilito dal Giudice Sportivo, o per quel maggior periodo ritenuto di giustizia dal Collegio Arbitrale.
La Federazione rassegnava le seguenti conclusioni: “ Voglia l’adita Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport del CONI, disattesa ogni contraria domanda, istanza e deduzioni, dichiarare improcedibile l’istanza di arbitrato proposta dal Sig. Fabrizio Castori; nel caso in cui il Collegio ritenga procedibile l’istanza di arbitrato, rigettare ovvero, in via subordinata rigettare il ricorso perché infondato in fatto e in diritto ed in accoglimento della domanda riconvenzionale della FIGC, rideterminare la sanzione inflitta al Castori dai competenti organi sportivi, nella qualifica per un periodo almeno fino al 30 luglio 2007, o per quel maggiore periodo ritenuto di giustizia”.
La comparsa, inoltre, concludeva con la dichiarazione prescritta dall’art. 9, comma 3, del Regolamento della Camera e con la nomina ad arbitro dell’Avv. Ciro Pellegrino.
II.4. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, il Presidente della Camera, nominava quale Presi- dente del Collegio l’Avv. Carlo Guglielmo Izzo, del Foro di Roma.
II.5. In data 15 novembre 2004, il Presidente del Collegio convocava gli arbitri presso la sede dell’arbitrato in Roma, Stadio Olimpico-Curva Sud, ova ha sede la Camera. Gli arbitri accettavano la nomina e si costituivano in Collegio arbitrale, procedendo subito dopo a nominare il dott. Luca Saccone, quale Segretario del Collegio ai sensi del Regolamento della Camera; venivano convocate per la stessa data le parti per la prima udienza del procedimento arbitrale.
Si presentavano il Sig. Castori, assistito dal difensore Avv.Mattia Grassani, e gli Avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta nella loro qualità di difensori della F.I.G.C. Il Presidente, rilevato l’indisponibilità delle parti ad una soluzione transattiva della controversia, disponeva l’apertura del procedimento arbitrale. Indi il Collegio prendeva atto della rinuncia della F.I.G.C. alla prima eccezione di improcedibilità sollevata e, dopo aver sentito le parti, re- spingeva l’altra eccezione sollevata dalla Federazione circa la mancata nomina dell’arbitro da parte del Castori.
In pari data, il Collegio concedeva alle parti termine sino al 17 gennaio 2005, per il deposito di memoria contenente la integrale e definitiva formulazione delle domande proposte, con e- ventuale indicazione dei mezzi di prova e la produzione di documenti, invitando le parti stesse
a depositare originale e quattro copie dei video relativi all’episodio di cui alla controversia e per il deposito di note e documenti, ed ulteriore termine al 31 gennaio 2005 per le repliche; fissava l’udienza della discussione orale per il 21 febbraio 2005 per l’ulteriore trattazione ed eventuale discussione.
Entrambe le parti depositavano nei termini assegnati le memoria e le repliche con documenti e video allegati
II.9. Il Collegio arbitrale si riuniva in conferenza personale in Roma, presso la sede dell’arbitrato, in data 21 febbraio 2005, alla presenza dell’istante assistito dai suoi difensori e dei legali della F.I.G.C. Veniva disposta ed espletata la visione delle videocassette depositate in atti e, all’esito, i legali delle parti venivano invitati alla discussione.
I difensori illustravano ampiamente tutti gli aspetti della controversia anche in sede di replica. Veniva sentito personalmente anche il Sig. Castori.
All’esito il Collegio si riservava la decisione e, riunito in conferenza personale in data 15 a- prile 2005, deliberava all’unanimità il presente lodo.
III. MOTIVI DELLA DECISIONE
III.1 Oggetto del presente giudizio arbitrale è l’accertamento della congruità e adeguatezza della sanzione, determinata nella squalifica sino al 30.06.06, irrogata dagli organi di giustizia sportiva della F.I.G.C. all’allenatore del Cesena Fabrizio Castori per i comportamenti dal medesimo porti in essere in occasione della partita play-off Lumezzane - Cesena del 20.6.04, valevole per il campionato di serie C/1, girone A.
Con l’istanza di arbitrato, il Castori chiede la riduzione della sanzione a lui irrogata a quella di mesi tre di inibizione dalle gare ufficiali ovvero a quella diversa meno affittiva ritenuta di giustizia.
A sua volta, la F.I.G.G., con la domanda riconvenzionale, tempestivamente proposta con la prima memoria di costituzione, chiede che la sanzione venga determinata nella squalifica sino al 30 giugno 2007, come stabilito dal Giudice Sportivo, o per quel maggiore periodo ritenuto di giustizia.
Stante l’intima connessione oggettiva della domanda principale e di quella riconvenzionale, il Collegio procede all’esame congiunto delle stesse e delle ragioni rispettivamente addotte dalle parti.
Il Castori, sia nell’istanza di arbitrato che nelle successive memorie depositate, insiste per la riduzione della sanzione a lui inflitta, deducendo a sostegno:
1) l’unica condotta a lui sicuramente ascrivibile è l’aggressione al calciatore Strada, mentre non vi sarebbe prova degli altri addebiti a lui contestati e specificatamente: a) l’aggressione ai danni del calciatore Sella; b) l’aggressione a terra del calciatore Strada; c) l’allontanamento coattivo dal terreno di gioco;
2) i giudici sportivi non gli avrebbero concesso le attenuanti della mancanza di premeditazione e della provocazione,
3) la sanzione a lui irrogata sarebbe particolarmente afflittiva sia per le conseguenze economiche e tecniche sportive a lui derivanti sia alla luce dei numerosi precedenti (testualmente richiamati nell’istanza di arbitrato) degli organi di Giustizia Sportiva, che avrebbero irrogato per comportamenti simili e, in alcuni casi, di gravità anche maggiore, sanzioni di minore entità.
A sua volta, la F.I.G.G. a sostegno della propria domanda di inasprimento della sanzione de- duce la gravità delle condotte poste in essere al Castori, l’ intensità del dolo e la qualifica soggettiva di allenatore professionista dal medesimo rivestita, come pure l’ assenza dei presupposti per il riconoscimento delle invocate attenuanti.
Ciò premesso, il Collegio, valutate comparativamente le motivazioni addotte dalle parti nelle rispettive domande, esaminati i documenti depositati e presa visione dei filmati televisivi di cui alle videocassette dalle stesse parti prodotte, ritiene adeguata e congrua la sanzione inflitta al Castori dagli organi di Giustizia Sportiva, per le ragioni che di seguito si espongono. Passando all’esame dei motivi addotti dal Castori a fondamento della istanza di arbitrato, os- serva il Collegio che i filmati televisivi visionati in contraddittorio tra le parti evidenziano con sufficiente chiarezza l’ aggressione posta in essere dall’allenatore a danno del giocatore Strada, ma non mostrano gli altri momenti della sua condotta, e cioè l’aggressione a danno del Sella e quella a terra a danno dello Strada.
Tale circostanza, a parere del Collegio, non appare decisiva ai fini della valutazione del comportamento del Castori, per le seguenti ragioni:
a) in primo luogo, l’aggressione a danno del Sella viene confermata dal referto arbitrale, che rappresenta una fonte di prova privilegiata al fine dell’accertamento dei fatti, mentre l’aggressione a terra del giocatore Strada è stata già esclusa dalla Commissione Disciplinare con la sua decisione del 21 luglio 2004.
b) In secondo luogo, i filmati televisivi sono connotati da tagli e sovrapposizioni di immagini e non consentono di ricostruire la dinamica completa di tutti gli avvenimenti verificatisi sul campo di gioco e, in particolare, tutta la sequenza temporale della con- dotta posta in essere dal Castori dal suo ingresso in campo sino alla sua uscita dal terreno di gioco.
Sotto tale profilo, dette riprese proprio la loro parzialità non sono idonee a sminuire il valore probatorio del referto arbitrale, che descrive i fatti nella loro completezza ed in maniera esaustiva.
C) Ma, l’argomento decisivo che, a parere del Collegio, esclude ogni validità alle ragioni del Castori è rappresentato dal fatto che già la sola aggressione a danno del giocatore Strada, per le brutali modalità di esecuzione, è di per sé idonea a giustificare la sanzione inflitta all’allenatore.
La visione di quella aggressione suscita sconcerto, e non è dato vedere come possa essere giustificata la condotta di un allenatore professionista, come il Castori, che entra deciso nel campo di gioco, ove erano già in atto discussioni accese tra i giocatori, e si dirige verso il giocato- re del Lumezzane Strada, lo raggiunge alle spalle e lo colpisce con una violento pugno alla nuca.
La gravità di tale episodio si commenta da sola e viene ancor più evidenziata dalle seguenti circostanze:
1) il giocatore Strada viene proditoriamente colpito di spalle;
2) l’atto di violenza è assolutamente gratuito e ingiustificato, perché in quel momento il giocatore aveva appena salutato il pubblico e si stava con calma dirigendo verso il centro del campo:
3) è senza alcun dubbio censurabile il comportamento dell’allenatore che si abbandona ad un gratuito gesto di violenza anziché intervenire a calmare gli animi dei giocatori che già avevano iniziato a discutere animatamente tra loro.
4) Significativa, al riguardo, è la sequenza televisiva che mostra il Castori evitare un ca- pannello di giocatori che discutono tra loro e, anziché interporsi come paciere, aggredire bru- talmente lo Strada, e colpirlo una seconda volta con violenza dopo che il giocatore si è rialza- to da terra ( come mostrano le sequenze successive dello stesso filmato).
5) Dai filmati si evince come l’intervento del Castori abbia avuto un peso notevole nel trasformare l’iniziale parapiglia tra pochi giocatori in una vera e propria rissa generale.
6) Sintomatica, infine, della violenta personalità del Castori è anche l’intervista che egli rilascia a fine partita agli organi di informazione e riportata nella sua interezza nei filmati. Richiesto di un parere sull’accaduto, egli minimizza quanto accaduto e dichiara di non aver nulla da rimproverarsi, concludendo con l’incredibile ed esecrabile affermazione “ Provocazione chiama ribellione”, che non appartiene di certo al codice etico dello sport.
In tale contesto ed a fronte di una condotta di rilevante disvalore e di totale negazione dei va-
lori dello sport, il Collegio non ritiene di riconoscere al Castori le attenuanti da lui invocate. Di certo non può ritenersi come sintomo di ravvedimento la circostanza che egli si sia allontanato dal terreno di gioco in maniera del tutto spontanea – come egli assume- e senza
“l’intervento delle forze dell’ordine e degli addetti federali” – come gli viene contestato.
Da un lato le immagini televisive mostrano comunque che egli uscì dal campo accompagnato da tre persone (tra cui un giocatore), dall’altro le modalità della sua uscita dal terreno di gioco
– dopo lo spettacolo di gratuita violenza offerto- appaiono del tutto irrilevanti ai fini della valutazione della sua condotta e non sono suscettibili di un positivo apprezzamento ai fini dell’attenuazione della sua responsabilità.
Né maggior fondamento hanno le altre due attenuanti invocate dal Castori e costituiti dall’
“assenza di premeditazione” e dalla provocazione.
Quanto alla prima, osserva il Collegio che il modo risoluto e deciso con cui il Castori entra in campo e consuma il suo atto di violenza gratuita ed ingiustificata fa ragionevolmente ritenere che tale comportamento sia connotato da un alto profilo di consapevolezza e di previsione de- gli esiti della condotta.
Sotto il profilo soggettivo, quindi, tenuto conto che l’azione del Castori non era di certo diretta a calmare gli animi di giocatori rissosi ma era unicamente finalizzata a dare un censurabile contributo di violenza ai diverbi in atto sul terreno di gioco, può con ragione ritenersi la sussistenza del dolo diretto ed intenzionale, in quanto l’evento aggressione fu voluto e perseguito come obiettivo diretto ed immediato della sconsiderata condotta.
Né può essere riconosciuta al Castori l’attenuante della provocazione, per aver egli agito a seguito di un atteggiamento provocatorio assunto da un calciatore verso i componenti della pan- china.
A parte il rilievo che gli organi della giustizia sportiva hanno valutato la circostanza, che vie- ne anche menzionata nella contestazione degli addebiti, osserva il Collegio che ai fini della sussistenza dell’attenuante in esame, anche se non occorre una vera e propria proporzione tra offesa e reazione, è comunque necessario che la reazione sia in qualche modo adeguata all’offesa, al fine di lasciar desumere l’esistenza di un nesso di causalità e non di mera occasionalità tra il fatto ingiusto e la reazione.
Nel caso in esame, a fronte di una semplice offesa verbale indirizzata da parte di un giocatore alla panchina del Cesena, la reazione di inusitata e protratta violenza dell’allenatore appare assolutamente esagerata e sproporzionata anche in considerazione della qualifica professionale da lui rivestita, che imponeva o un doveroso comportamento di self-control e compostezza o, semmai, un suo intervento in campo diretto a placare gli animi accesi dei giocatori.
Escluso il riconoscimento delle attenuanti invocate, non possono, a parere del collegio, essere condivise le ulteriori argomentazioni del Castori intese ad ottenere la riduzione della sanzione in relazione alle conseguenze “sia economiche che tecnico-sportive” a lui derivanti dall’impugnato provvedimento sia in rapporto ai precedenti casi esaminati dalla Giustizia Sportiva e riportati nella istanza di arbitrato.
Osserva il Collegio che le pretese conseguenze negative della squalifica comminata rappresentano nient’altro che i normali effetti giuridici di un siffatto tipo di provvedimento e sono manifestazione naturale del carattere affittivo della pena, che perderebbe, in caso contrario, il suo tradizionale carattere di castigo e di rieducazione.
Né le precedenti decisioni dei giudici sportivi, citate dal Castori, possono rappresentare un utile metro di giudizio per la determinazione in concreto della sanzione, in quanto i precedenti richiamati attengono a fattispecie del tutto diverse da quelle in esame sia sotto il profilo oggettivo delle modalità delle condotte prese in esame che quello soggettivo relativo alle quali- fiche personali rivestite dai soggetti attivi coinvolti in quelle vicende. Anche la circostanza che ad alcuni giocatori responsabili di atti di violenza nel corso della stessa rissa cui ha partecipato il Castori siano state comminate pene piuttosto miti è inconferente, sia per la profonda diversità di status e responsabilità tra allenatore e giocatore sia perché, a parere del Collegio, anche tali giocatori avrebbero meritato sanzioni ben più pesanti di quelle irrogate dalla giustizia federale.
In conclusione e per le esposte considerazioni la domanda di arbitrato proposta dal Castori va respinta.
Anche la domanda riconvenzionale della F.I.G.G., intesa ad ottenere l’inasprimento della sanzione, non merita accoglimento.
Osserva al riguardo il Collegio che la determinazione concreta della sanzione è rimessa al potere discrezionale dell’organo giudicante, che deve, con saggio apprezzamento, applicare quella ritenuta più congrua e adeguata, valutando complessivamente la condotta posta in esse- re e la personalità del colpevole ed indicando i motivi che spiegano l’uso della facoltà che gli è conferita.
Nel caso in esame, le considerazioni sopra svolte circa la gravità della condotta complessiva del Castori, contraria ad ogni regola e principio, l’assenza di valide attenuanti e/o giustificazioni, l’intensità del dolo, la qualifica di allenatore professionista da lui rivestita e la di lui personalità, la prognosi negativa desumibile dalla sconsiderata espressione “Provocazione chiama ribellione”, tutti gli esposti elementi inducono il Collegio a ritenere congrua ed ade- guata la sanzione inflitta al Castori dagli organi di Giustizia Sportiva.
Sussistono giusti motivi, avuto riguardo all’esito della lite, per compensare per 1/3 tra le parti le spese legali dalle stesse sostenute per la difesa e rappresentanza in giudizio come pure gli onorari e le spese per il funzionamento del Collegio Arbitrale.
Pone a carico del Castori i rimanenti 2/3, che liquida, per quanto riguarda le spese legali per la difesa e rappresentanza in giudizio, in complessivi € [...] omissis [...], di cui € [...] omissis
[...] per diritti, € [...] omissis [...] per spese generali ed € [...] omissis [...] per onorari, oltre IVA e CPA come per legge, condannando il Castori al relativo pagamento a favore della Federazione Italiana Giuoco Calcio
P.Q.M.
Il Collegio arbitrale, così statuisce:
1. Respinge sia la domanda principale proposta da Fabrizio Castori con la istanza di arbitrato sia la domanda riconvenzionale proposta dalla F.I.G.C.;
2. I diritti amministrativi versati dalle parti sono incamerati dal CONI;
3. Compensa per 1/3 tra le parti le spese legali dalle stesse sostenute per la difesa e rappresentanza in giudizio come pure gli onorari e le spese per il funzionamento del Collegio arbitrale;
4. Pone a carico del Castori i rimanenti 2/3, che liquida, per quanto riguarda le spese legali per la difesa e rappresentanza in giudizio, in complessivi € [...] omissis [...], di cui € [...] omissis [...] per diritti, € [...] omissis [...] per spese generali ed € [...] omissis [...] per onorari, oltre IVA e CPA come per legge, condannando il Castori al relativo pagamento a favore della F.I.G.C.;
5. Dispone, con separata ordinanza, la liquidazione degli onorari e delle spese per il funzionamento del Collegio Arbitrale.
Così deciso all’unanimità dal Collegio Arbitrale riunito in conferenza personale in Roma, presso la sede dell’arbitrato, il giorno 15 aprile 2005.
F.to Avv. Carlo Guglielmo IZZO
F.to Avv. Prof.. Massimo COCCIA
F.to Avv. Ciro PELLEGRINO